CODICE ETICO

Regole

Articolo 1
Valori e principi fondamentali.

Nella vita sociale il giudice tributario, consapevole del ruolo e della funzione esercitata, si comporta con dignità, correttezza, sensibilità all’interesse pubblico.
Nello svolgimento delle sue funzioni il giudice tributario tiene un comportamento professionale conforme ai valori di disinteresse personale, di indipendenza e imparzialità e respinge ogni pressione, segnalazione, sollecitazione diretta ad influire indebitamente sui modi e sui tempi dell’amministrazione della giustizia.
Non effettua segnalazioni dirette a influire sullo svolgimento o sull’esito dei procedimenti in corso.

Articolo 2
Esercizio obiettivo delle funzioni
Opera con il solo intento di pervenire ad una serena ed equilibrata interpretazione ed applicazione delle norme tributarie, senza privilegiare gli interessi degli uffici tributari o quelli dei contribuenti. Non sollecita, né recepisce notizie informali apprese privatamente dalle parti, al di fuori delle forme di rito.

Articolo 3
Rapporti con gli utenti della giustizia.

Nei rapporti con gli utenti della giustizia il giudice tributario mantiene un comportamento disponibile e rispettoso della personalità e della dignità altrui e svolge le sue funzioni con imparzialità. Non utilizza la sua qualifica per trarne vantaggi personali.

Articolo 4
Doveri di operosità e di aggiornamento professionale.

IL giudice tributario svolge le sue funzioni con diligenza ed operosità.
Cura il costante aggiornamento professionale e l’approfondimento delle ricorrenti novità legislative specie in campo tributario.

Articolo 5
Divieto di utilizzazione a fini non istituzionali

Il giudice tributario non utilizza indebitamente le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio e non fornisce informazioni confidenziali, su procedimenti in corso.

Articolo 6
Adesione ad associazioni.

IL giudice tributario può aderire ad associazioni che assicurano la piena trasparenza. Non aderisce ad associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurino la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati.

Articolo 7
Incarichi organismi consiliari e concorsi.

I componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non concorrono all’assegnazione di incarichi presso organismi consigliari e ai concorsi banditi dal Consiglio di Presidenza di appartenenza e/o da quello immediatamente successivo.

PARTE II
INDIPENDENZA, IMPARZIALITA’, CORRETTEZZA


Articolo 8
L’indipendenza del giudice tributario.

IL giudice tributario assicura l’indipendente e imparziale esercizio delle proprie funzioni, che garantisce, anche per quanto concerne l’apparenza.
Evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere che possano condizionare l’esercizio delle sue funzioni o comunque appannarne l’immagine o che comportino un condizionamento dell’indipendenza.

Articolo 9
L’imparzialità del giudice tributario.

Il giudice tributario decide in modo imparziale nel rispetto della dignità di ogni persona, senza condizionamenti e discriminazioni o pregiudizi di sesso, di cultura, di ideologia, di razza, di religione.

Articolo 10
Obblighi di correttezza del giudice tributario.

Il giudice tributario si astiene dall’ostentare la sua qualità al solo fine di conseguire vantaggi per sé o per gli atri.
Non assume, né svolge funzioni palesemente incompatibili con la sua qualità.
Non accetta incarichi che possano compromettere la sua immagine di giudice o pregiudicare il corretto esercizio delle funzioni.
Riconosce come essenziale alla funzione giurisdizionale il ruolo del personale di segreteria.

PARTE III
LA CONDOTTA NELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Articolo 11
La condotta nel processo.

Nell’esercizio delle sue funzioni, il giudice tributario svolge il proprio ruolo con diligenza, operosità; rispetta il ruolo altrui; agisce riconoscendo la pari dignità delle funzioni degli altri protagonisti del processo assicurando, nell’ambito dei compiti e poteri conferiti dalla legge, le condizioni per esplicarle al meglio; assicura una posizione di effettiva terzietà tra le parti e, comunque, agisce con il massimo scrupolo.
Il giudice tributario segnala oralmente e, occorrendo, anche per iscritto gravi disfunzioni o anomalie nel funzionamento della Commissione Tributaria di appartenenza, in spirito di collaborazione nell’interesse superiore dell’amministrazione della giustizia tributaria.

Articolo 12
La condotta del giudice.

Il giudice garantisce alle parti la possibilità di svolgere pienamente il proprio ruolo.
Si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza delle camere di consiglio, nonché l’ordinato e sereno svolgimento dei giudizi.
Il giudice tributario presta particolare cura nella motivazione delle sentenze e degli altri provvedimenti, evitando che la motivazione sia puramente apparente o di stile, o che essa si riduca nella sola apodittica affermazione della sussistenza dei presupposti di legge.
Nella motivazione enuncia accuratamente i fatti e le argomentazioni prospettati dalle parti ed espone fedelmente le ragioni della decisione elaborate nella camera di consiglio.