StatutoSTATUTO dell’ASSOCIAZIONE MAGISTRATI TRIBUTARI
Come modificato dall’Assemblea
del 30 novembre 2013

 

 

CAPO I
DENOMINAZIONE- SCOPI -PATRIMONIO
Art. 1 – Costituzione
1. È costituita l’Associazione Magistrati Tributari, con sede in Roma, Via Labicana 123, presso Commissione Tributaria Regionale di Roma.
Art. 2 – Scopi
1. L’Associazione si propone i seguenti scopi:
a) operare affinché l’indipendenza e le funzioni delle commissioni tributarie siano garantite e disciplinate in osservanza dei principi e delle norme costituzionali;
b) tutelare gli interessi morali ed economici dei magistrati tributari, nonché promuovere il riconoscimento e l’attuazione del principio della pari dignità di tutti i magistrati tributari tra loro, e della giurisdizione tributaria con le altre giurisdizioni;
c) operare affinché sia salvaguardata l’autonomia del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, a tutela della indipendenza della funzione giurisdizionale;
d) promuovere iniziative di carattere culturale, sindacale, assistenziale e previdenziale;
e) richiedere la presenza dell’Associazione in sede di elaborazione, studi e proposte in materia di legislazione tributaria, in modo che sia assicurato il contributo del sapere e dell’esperienza della categoria;
f) curare la pubblicazione di un periodico scientifico e d’informazione;
g) migliorare il servizio “giustizia tributaria”, nell’ottica del perseguimento di un rapporto più equo e trasparente tra cittadino e fisco;
h) intrattenere rapporti con analoghe Associazioni, anche internazionali;
i) creare una struttura didattica stabilmente preposta alla gestione ed organizzazione di corsi di formazione e qualificazione di tutti gli operatori della giustizia tributaria quale “Scuola superiore della magistratura tributaria”.
2. L’Associazione non ha carattere politico e non ha fini di lucro.
Art. 3 – Patrimonio
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi dei Soci e da eventuali legati e donazioni.
CAPO II

DEI SOCI
Art. 4 – Acquisto della qualità di Socio
1. Sono Soci ordinari i componenti le Commissioni tributarie di ogni grado in attività di servizio, o che abbiano cessato l’attività dopo almeno due anni di servizio.
2. Possono essere Soci benemeriti tutti coloro che, pur non avendo la qualifica per essere soci ordinari per l’opera professionale svolta, il contributo dato al raggiungimento degli scopi dell’Associazione si sono resi meritevoli nei confronti della stessa.
3. L’ammissione dei soci benemeriti è subordinata all’approvazione della Giunta Esecutiva Centrale.
Art. 5 – Diritti ed obblighi
1. I Soci ordinari sono tenuti al pagamento del contributo sociale annuo, nella misura fissata dal Comitato Direttivo Centrale.
2. I Soci godono dell’elettorato attivo e passivo se in regola con il pagamento del contributo associativo alla cui riscossione provvede la Giunta Esecutiva Centrale anche a mezzo delega alle Sezioni Regionali e/o Provinciali.
3. I Soci benemeriti sono esclusi dall’ elettorato attivo e passivo.
4. I Soci sono tenuti a non svolgere attività in contrasto con i fini dell’Associazione.
5. I Soci non possono iscriversi ad altre associazioni di giudici tributari.
Art. 6 – Perdita della qualità di socio
1. La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosità nel pagamento del contributo sociale per due annualità nonostante l’invito alla regolarizzazione;
c) per espulsione;
d) per iscrizione ad altre Associazioni di giudici tributari.
Art. 7 – Dimissioni
1. Il Socio può dimettersi in ogni tempo; le sue dimissioni hanno effetto dalla data in cui sono accettate dalla Giunta Esecutiva Centrale, e comunque decorsi sei mesi dalla loro presentazione.
2. Il Socio dimissionario è tenuto al pagamento delle quote sociali per l’anno in corso.
Art. 8 – Morosità
1. Il Socio moroso nel pagamento del contributo sociale è sospeso da ogni attività sociale.
Art. 9 – Sanzioni disciplinari
1. I Soci possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari quando le loro azioni sono contrarie ai fini generali che l’Associazione persegue e quando dalla loro opera possa derivare discredito per la categoria dei magistrati tributari.
Art. 10 – Specie delle sanzioni
1. Le sanzioni disciplinari sono:
a) la censura che consiste in un biasimo formale comunicato al Socio dal Presidente dell’Associazione;
b) la sospensione dell’esercizio dei diritti sociali, che non può avere durata superiore ad un anno;
c) l’espulsione, la quale è limitata ai casi di eccezionale gravità. Essa deve essere obbligatoriamente disposta nel caso in cui il Socio sia dichiarato decaduto dall’incarico di componente delle Commissioni, nelle ipotesi di cui alle lett. b), c), d) ed e) dell’art. 12 del D.lg. 31 dicembre 1992, n. 545.
Art. 11 – Procedimento disciplinare
1. Il Collegio dei Probiviri, che abbia ricevuto formale notizia di fatti rilevanti ai sensi degli articoli precedenti, se non ritiene di archiviare la denunzia, promuove l’azione disciplinare. e, nei casi di particolare gravità, può, in via cautelare, interdire al socio l’esercizio dei diritti sociali per una durata non superiore a sei mesi. Nel caso questi sia indagato dall’Autorità giudiziaria per delitto non colposo per il quale sia previsto la pena detentiva, è sospeso di diritto se soggetto a misura detentiva per il periodo di durata della stessa e, comunque, può essere sospeso sino alla definizione.
2. Il Socio sottoposto a procedimento disciplinare, al quale vanno ritualmente contestati gli addebiti, deve essere ascoltato, ove ne faccia richiesta; esso può essere assistito da altro Socio e presentare difese scritte. A tal fine deve essergli assegnato un termine non inferiore a venti giorni, e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione scritta degli addebiti.
3. Il Socio ha diritto di consultare tutti gli atti e documenti su cui si fondano gli addebiti fino al decimo giorno anteriore alla data fissata per l’audizione.
4. Conclusa l’istruttoria, il Collegio dei Probiviri, se non ritiene infondato l’addebito, formula la proposta di sanzione, tra quelle di cui al precedente art. 10, e rimette il fascicolo alla Giunta Esecutiva Centrale per la decisione. Questa, previo esame degli atti nella prima riunione utile, può disporre l’irrogazione della sanzione, ovvero l’archiviazione del procedimento.
5. Tutti i provvedimenti e le comunicazioni sono sottoscritti dal Presidente del Collegio.
6. Contro il provvedimento che applica la sanzione della sospensione e dell’espulsione è ammesso il ricorso al Comitato Direttivo Centrale entro venti giorni dalla comunicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo; tuttavia la Giunta Esecutiva Centrale, sentito il Collegio dei Probiviri, può disporre la sospensione.
CAPO III

Sezione I

ORGANI CENTRALI
12. – Organi centrali
Sono organi centrali dell’Associazione:
1) l’Assemblea Generale;
2) il Comitato Direttivo Centrale;
3) la Giunta Esecutiva Centrale;
4) il Presidente;
5) due Vice Presidenti;
6) il Segretario Generale;
7) due Vice Segretari;
8) il Collegio dei Probiviri;
9) il Collegio dei Revisori.
Art. 13 – Assemblea Generale – Composizione ed attribuzioni
1.L’Assemblea Generale si compone di tutti i Soci ordinari aventi diritto al voto, delibera su tutte le materie inerenti agli scopi sociali.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono immediatamente esecutive.
3. Con atto sottoscritto da almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto al voto può farsi ricorso all’Assemblea Generale per l’annullamento e la modifica delle deliberazioni degli altri organi centrali dell’Associazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
4. L’Assemblea non può deliberare modifiche dello Statuto dell’Associazione ove non sia espressamente convocata a tale scopo, e non sia presente o rappresentato almeno un ventesimo dei soci.
Art. 14 -Convocazione dell’Assemblea
1. L’Assemblea Generale deve essere convocata in via ordinaria almeno ogni anno, entro il mese di giugno, per l’approvazione dei rendiconti finanziari e per la discussione di altri argomenti. I rendiconti finanziari dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell’Associazione e rimanervi almeno dieci giorni dall’approvazione.
2. L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria su deliberazione del Comitato Direttivo Centrale. Essa, inoltre, deve essere convocata entro sessanta giorni dalla richiesta su richiesta di almeno tre Sezioni Regionali, oppure di almeno un decimo dei Soci.
3. L’ordine del giorno dell’Assemblea è deliberato dal Comitato Direttivo Centrale. Nel caso in cui la convocazione venga richiesta ai sensi del comma precedente, l’ordine del giorno deve essere deliberato in conformità delle indicazioni delle Sezioni o dei Soci richiedenti. In ogni caso, nell’ordine del giorno devono essere iscritti i ricorsi di cui al 3° comma del’art. 13.
Art. 15 – Avviso di convocazione dell’Assemblea
1. L’avviso di convocazione dell’Assemblea Generale deve essere comunicato dal Segretario Generale, con lettera raccomandata, a mezzo fax o a mezzo posta elettronica, al Presidente di ciascuna Sezione Regionale e Provinciale, almeno quaranta giorni prima della data fissata.
2. I Presidenti delle Sezioni, almeno venti giorni prima della data suddetta, provvedono a dare comunicazione ai soci mediante affissione dell’avviso nelle sedi delle Commissioni Provinciali e Regionale. E’ in facoltà del Presidente della Sezione Regionale e Provinciale comunicare per iscritto l’avviso a ciascun socio, senza la formalità della raccomandata.
3. In caso di urgenza, per le Assemblee straordinarie i termini di cui sopra possono essere ridotti fino alla metà, previa delibera del Comitato Direttivo Centrale.
Art.16 – Modalità di partecipazione all’Assemblea
1. I Soci hanno diritto di partecipare ed esprimere personalmente o a mezzo delega il voto nell’Assemblea limitatamente alle materie incluse nell’ordine del giorno di convocazione. I Soci delegati nelle Assemblee Provinciali e Regionali, possono esprimere fino ad un numero massimo di voti, oltre il proprio, di dieci deleghe.
Art. 17 – Assemblea Generale – Costituzione e svolgimento
1. L’Assemblea Generale è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente o rappresentato almeno un terzo dei Soci. Se non si raggiunge il numero legale, l’Assemblea si riunisce, in seconda convocazione, nello stesso giorno e luogo dopo un’ora, ed è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
2. Al Presidente eletto di volta in volta spettano la direzione dell’Assemblea ed i poteri ordinari ad essa relativi. Egli stabilisce l’ordine ed eventualmente la durata degli interventi, nonché l’ordine delle votazioni, delle quali interpreta e proclama i risultati.
Art. 18 – Assemblea Generale – Votazioni
1. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per divisione, secondo le determinazioni del Presidente, purché non vi sia stata, prima che il Presidente abbia dichiarato di porre ai voti un argomento, richiesta di appello nominale o di votazione segreta approvata da almeno un sesto dei partecipanti.
2. Le deliberazioni in materia di annullamento e modifica delle decisioni degli Organi Centrali attribuite all’assemblea nonché le elezioni a cariche sociali, hanno luogo a scrutinio segreto.
3. Le deliberazioni in materia di riforme legislative sono di regola precedute dalla relazione dell’Ufficio Studi e dalla convocazione sull’oggetto delle Assemblee Regionali. Le mozioni approvate in materia dalle Assemblee Regionali devono essere allegate alle relazioni e pubblicate unitamente ad esse.
Art. 19 – Assemblea Generale – Validità delle deliberazioni
1. L’Assemblea Generale delibera a maggioranza di voti dei partecipanti personalmente o a mezzo delega.
2. Sulle proposte di modifica dello Statuto sociale l’Assemblea delibera con la maggioranza qualificata di due terzi dei votanti.
Art. 20 – Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione. Presiede la Giunta Esecutiva Centrale, di cui dispone la convocazione regolandone i lavori. Il Presidente designa il Vice Presidente vicario e può delegare specifiche funzioni ai Vice Presidenti in ragione della natura e dell’incidenza territoriale delle stesse.
2. Esercita, inoltre, tutte le altre funzioni a lui demandate dal presente Statuto.
3. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
4. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo Centrale tra i suoi componenti, a maggioranza di due terzi dei voti, con votazione specifica e separata rispetto a quella degli altri componenti di Giunta. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 21 – Comitato Direttivo Centrale: composizione e durata
1. Il Comitato Direttivo Centrale è organo deliberante permanente dell’azione associativa nell’ambito delle direttive dell’Assemblea Generale.
2. Dura in carica quattro anni ed è composto da un numero di membri proporzionato al numero degli iscritti, come indicato nel successivo art. 23.
3. I Componenti del Comitato Direttivo Centrale che siano risultati eletti per tre volte consecutive non sono immediatamente rieleggibili.
4. I componenti del Comitato Direttivo assenti ingiustificati per più di tre sedute consecutive devono essere dichiarati decaduti con provvedimento del Presidente dell’Associazione, ed alla loro sostituzione si provvede ai sensi del successivo art. 32.
5. Il Comitato Direttivo Centrale convoca l’Assemblea nei modi e nei termini di cui agli artt. 14 e 15.
6. Possono partecipare alle riunioni del CDC, senza diritto di voto, i Presidenti delle Sezioni Regionali.
Art. 22 – Incompatibilità
1. I Soci, componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, non possono rivestire cariche associative.
Art. 23 – Elezioni
1. Il Comitato Direttivo Centrale è composto da tanti membri quanti sono gli iscritti in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano al 31 dicembre dell’anno precedente le elezioni, tenendo conto che a ciascuna regione e provincia autonoma spetta almeno un rappresentante fino alla quota di cinquanta iscritti. Nel caso di un numero di iscritti superiore a cinquanta, spettano, in aggiunta al primo, tanti ulteriori rappresentanti quante sono le ulteriori quote di cinquanta iscritti, multiple della prima, e quella finale superiore alla metà più uno di cinquanta.
2. L’elezione dei componenti avviene su base regionale, previa presentazione del candidato sottoscritta da almeno sei iscritti, depositata almeno quindici giorni prima della consultazione elettorale presso la Sezione Regionale che ne dà immediata comunicazione alle Sezioni Provinciali, le quali rendono pubblici i nominativi dei candidati e l’elenco dei soci cui spetta il diritto al voto, non oltre dieci giorni prima della consultazione elettorale.
3. Nessun socio può presentare più di due candidati.
4. Hanno diritto al voto i soci in regola con il versamento delle quote associative, che può essere effettuato anche immediatamente prima della votazione.
5. Le votazioni, con voto personale, diretto e segreto, si svolgono nelle assemblee provinciali all’uopo indette dai presidenti delle Sezioni Provinciali e, nella sede della Sezione Regionale, dal presidente di quest’ultima.
6. Ciascun votante può esprimere un numero di preferenze corrispondente al numero dei candidati eleggibili nella regione.
7.Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di rinuncia, dimissioni o perdita della qualifica di membro subentra il primo dei candidati non risultati eletti nella stessa regione di appartenenza del candidato rinunciante, dimissionario, o nei confronti del quale si sia verificata ipotesi di perdita della qualifica di membro.
8. Il presidente dell’Assemblea, previa redazione del verbale del risultato elettorale, lo trasmette, trattenendone copia, al Segretario Generale dell’A.M.T.
Art. 24 – Attribuzioni
1.Il Comitato Direttivo Centrale:
a) elegge, con voto personale, diretto e segreto il Presidente e i componenti la Giunta Esecutiva Centrale;
b) delibera su tutto ciò che attiene all’azione associativa, uniformandosi alle decisioni dell’Assemblea Generale;
c) definisce gli indirizzi dell’azione associativa e determina le linee operative che la GEC adotterà nella regolazione della vita associativa e nei rapporti esterni;
d) approva i preventivi di spesa ed i rendiconti consuntivi annuali predisposti dalla Giunta Esecutiva Centrale;
e) indice le elezioni per il proprio rinnovo, nonché per quello del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori;
f) organizza congressi nazionali, nonché seminari e giornate di studio, rivolti alla realizzazione degli scopi statutari;
g) costituisce un Ufficio Studi ed istituisce Commissioni speciali, fra le quali quella per le Pari Opportunità nominandone componenti effettivi i Soci dell’Associazione, ed eventualmente aggregandovi studiosi estranei all’Associazione;
h) ratifica la Commissione Pari Opportunità nei suoi Componenti in numero corrispondente alle sezioni regionali in ragione di un componente per regione eletto in sede di assemblea regionale
oltre ad un componente eletto per la provincia autonoma di Bolzano ed uno per la provincia autonoma di Trento;
i) la Commissione Pari Opportunità è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in Sua vece, dal Vice Presidente eletto dai componenti della Commissione;
l) indice referendum tra i Soci con voto segreto, con carattere consultivo, su questioni di interesse generale;
m) determina l’importo del contributo sociale annuo dovuto dagli associati;
n) decide in ultima istanza, con la procedura di cui all’art. 11, sui ricorsi in materia disciplinare ed elettorale e sui ricorsi avverso lo scioglimento delle Giunte Esecutive Regionali e Provinciali.
o) provvede ad ogni altro incombente ad esso devoluto dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comitato Direttivo Centrale può emanare norme regolamentari per l’applicazione del presente Statuto
Art. 25 – Convocazione del Comitato Direttivo Centrale
1. Il Comitato Direttivo Centrale deve riunirsi, per la prima volta, su convocazione del Presidente dell’Associazione in carica, entro quindici giorni dalle elezioni, per procedere all’elezione del Presidente e dei componenti della Giunta.
2. Successivamente il Comitato Direttivo Centrale si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte all’anno.
3. La riunione del Comitato Direttivo Centrale è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.
4. Il Comitato Direttivo Centrale delibera a maggioranza di voti.
5. Copia del verbale di ogni seduta del Comitato Direttivo Centrale deve essere trasmessa, a cura del Segretario Generale, ad ogni Sezione Regionale nel termine di venti giorni. La Sezione Regionale nei successivi dieci giorni, deve trasmetterne copia alle Sezioni Provinciali. Il verbale dovrà essere tenuto a disposizione dei Soci per almeno trenta giorni.
Art. 26 – Giunta Esecutiva Centrale
1.La Giunta Esecutiva Centrale é composta dal Presidente, dai 2 Vice Presidenti, dal Segretario Generale , da 2 Vice Segretari e da sei componenti. La Giunta esecutiva Centrale, su proposta del Presidente, designa al suo interno le altre cariche su elencate.
2. La Giunta resta in carica per tutta la durata del Comitato Direttivo Centrale che l’ha eletta. Nelle sue riunioni la Giunta è validamente costituita con la presenza di almeno cinque componenti tra i quali il Presidente od un Vice Presidente, il Segretario Generale o un Vice Segretario Generale.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
4. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale e tutti gli altri componenti della Giunta Esecutiva Centrale candidati al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria decadono dai suddetti incarichi.
5. I Componenti della Giunta Esecutiva Centrale assenti ingiustificati in più di tre sedute consecutive devono essere dichiarati decaduti con delibera del Comitato Direttivo Centrale, su proposta del Presidente, ed alla loro sostituzione si provvede ai sensi dell’art. 32.
Art. 27 – Attribuzioni della Giunta Esecutiva Centrale
1. La Giunta Esecutiva Centrale è l’Organo esecutivo permanente dell’Associazione.
2. Ad essa spetta:
a)amministrare il patrimonio dell’Associazione, provvedendo in particolare alla riscossione dei contributi dei Soci, direttamente o a mezzo accredito postale o bancario o a mezzo delega;
b) promuovere tutte le attività di competenza del Comitato Centrale, formulando le relative proposte di deliberazione;
c) deliberare e comunicare, senza ritardo, al Collegio dei Probiviri notizie e fatti rilevanti ai sensi degli artt.9 e 10;
d) attuare le deliberazioni adottate dal Comitato Direttivo Centrale;
e) adottare, in caso di urgenza, provvedimenti immediatamente esecutivi, da comunicare senza ritardo ai componenti del Comitato Direttivo Centrale e da sottoporre alla ratifica del Comitato stesso nella prima riunione successiva utile;
f) irrogare le sanzioni disciplinari di cui al precedente art. 10;
g) deliberare, su domanda degli interessati, l’ammissione dei Soci benemeriti;
h) nominare eventualmente un ufficio per le relazioni con la stampa, scegliendone i componenti preferibilmente tra i soci iscritti all’Albo dei Giornalisti.
i) delibera per motivi gravi, sentiti i Probiviri, lo scioglimento delle giunte esecutive delle sezioni provinciali e regionali nominando un commissario che provveda alla convocazione dei comizi elettorali per l’elezione dei nuovi componenti la giunta.
l) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari sottoposti al controllo del Comitato Direttivo Centrale da convocarsi entro 30 giorni.
m) delibera la convocazione dell’Assemblea sia in seduta ordinaria che straordinaria.
Art. 28 – Attribuzioni del Segretario Generale
1. Spetta al Segretario Generale:
a)eseguire le deliberazioni della Giunta Esecutiva Centrale e quelle del Comitato Direttivo Centrale;
b) dirigere gli impiegati assunti dal Comitato Direttivo Centrale;
c) espletare gli incombenti relativi alle convocazioni ed elezioni degli Organi collegiali associativi;
d) predisporre i preventivi di spesa ed i rendiconti consuntivi annuali che, previo esame da parte della Giunta, devono essere trasmessi, per la relazione, al Collegio dei Revisori almeno venti giorni prima della convocazione del Comitato Direttivo Centrale per l’approvazione;
e) compiere tutte le attività di cui alle norme di attuazione del presente Statuto.
2. Un Vice Segretario Generale designato dal Segretario Generale esercita le funzioni di quest’ultimo in caso di suo impedimento.
Art. 29 – Attribuzioni del Tesoriere
1. Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa dell’Associazione. Provvede ai prelievi di cassa ed ai pagamenti in base ad ordini emessi dal Segretario Generale, anche su richiesta del Presidente.
2. Il Tesoriere è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente che del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Il Tesoriere provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa. Le somme incassate dovranno essere versate presso un istituto di credito ovvero presso un conto corrente postale.
4. Il Tesoriere non potrà in alcun caso ritirare somma alcuna dagli Istituti Bancari come pure non potrà effettuare pagamenti senza il preventivo mandato del Segretario.
5. Il prelievo delle somme necessario ai pagamenti avverrà con assegni di conto corrente bancario o conto corrente postale.
6. Il tesoriere è autorizzato a trattenere una somma stabilita dal Direttivo per eventuali pagamenti urgenti.
Art. 30 – Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi più due supplenti nominati dal Comitato Direttivo Centrale, su proposta della Giunta Esecutiva Centrale. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.
2. Esso dura in carica quattro anni.
3. Spetta al Collegio dei Probiviri.
a)provvedere in materia disciplinare a norma degli artt. 9, 10 e 11;
b) verificare la regolarità delle operazioni elettorali dell’Associazione, con obbligo di riferire alla Giunta Esecutiva Centrale per i relativi provvedimenti; avverso le decisioni della Giunta Esecutiva Centrale può essere proposto ricorso al Comitato Direttivo Centrale con la medesima procedura regolata dall’art. 11.
4. Il Collegio dei Probiviri è convocato in Roma dal suo Presidente ogni qual volta sia necessario, e deve essere convocato in caso di richiesta da parte di almeno tre dei suoi componenti.
5. Esso delibera a maggioranza dei voti dei partecipanti alla seduta, che non potranno essere meno di tre, compreso il Presidente.
Art. 31 – Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi più un supplente nominati dal Comitato Direttivo Centrale su proposta della Giunta Esecutiva Centrale tra i Soci iscritti nel Registro dei revisori contabili. Nella prima seduta successiva alle elezioni elegge nel proprio seno il Presidente.
2.Esso dura in carica quattro anni.
3. Spetta al Collegio dei Revisori:
a) esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell’Associazione anche partecipando alle riunioni degli organi centrali;
b) redigere la relazione sul rendiconto consuntivo della gestione annuale che la Giunta Esecutiva Centrale deve ad esso trasmettere entro il mese di febbraio di ogni anno.
4. La predetta relazione, assieme al rendiconto, dopo l’approvazione dei Comitato Direttivo Centrale deve essere trasmessa entro il 31 marzo dal Segretario Generale alle singole Sezioni Regionali. La Sezione Regionale dovrà trasmettere copia dei documenti alle Sezioni Provinciali. I documenti dovranno essere tenuti a disposizione dei Soci almeno trenta giorni.
5. Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente e si riunisce in Roma almeno due volte l’anno, ed in ogni caso su richiesta di due componenti
Art. 32 – Sostituzioni
1. Nel caso di necessità di sostituzione di uno o più componenti degli Organi collegiali, per cui non possa farsi ricorso al primo dei non eletti, il Comitato Direttivo Centrale provvede alla sostituzione delle persone tenendo conto della provenienza territoriale del componente da sostituire.
Sezione II

ORGANI PERIFERICI
Art. 33 – Struttura dell’Associazione
1. L’Associazione si articola in Sezioni Regionali e Sezioni Provinciali
Art. 34 – Sezioni Regionali e Sezioni Provinciali
1. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano è costituita una Sezione autonoma dell’Associazione della quale fanno parte i Soci residenti nel territorio provinciale che hanno sede in Trento e Bolzano.
2. In ogni Regione sono costituite le Sezioni Regionali, hanno sede presso le Commissioni Tributarie Regionali o Provinciali del Capoluogo di Regione e vi fanno parte i soci residenti nel territorio regionale.
3. In ogni Provincia, che conti almeno sette associati, sono costituite le Sezioni Provinciali che hanno sede presso la Commissione Tributaria Provinciale e vi fanno parte i soci residenti nel territorio provinciale. E’ comunque fatta salva la facoltà di iscrizione alla Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di appartenenza , da esercitarsi nel rispetto di apposito regolamento.
4. I Soci residenti in province dove non può essere costituita la Sezione provinciale possono iscriversi ad altra sezione provinciale della medesima regione.
5. Le Sezioni Regionali sono promosse da un gruppo di soci residenti nel territorio regionale. E’ comunque fatta salva la facoltà di iscrizione alla Sezione della Commissione Tributaria Regionale di appartenenza, da esercitarsi nel rispetto di apposito regolamento.
6. La costituzione delle Sezioni viene ratificata dal Comitato Direttivo Centrale.
7. I soci che trasferiscono la propria iscrizione in altra Regione o Provincia, devono darne immediata comunicazione al Presidente della Sezione di provenienza ed al Presidente della Sezione di destinazione, i quali provvederanno a dare comunicazione della variazione al Presidente Regionale. Il socio che ricopre cariche sociali viene sostituito da un altro socio secondo le modalità stabilite dall’art . 46.
Art. 35 – Organi della Sezione Regionale
1. Gli organi della Sezione Regionale sono:
a) l’Assemblea Regionale;
b) la Giunta Esecutiva Regionale;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Segretario;
f) Il Vice Segretario
g) il Tesoriere.
Art. 36 – L’ Assemblea Regionale
1. Per l’Assemblea Regionale, in quanto applicabili, si seguono le norme fissate per l’Assemblea Generale.
2. L’Assemblea della Sezione Regionale ordinaria si riunisce una volta all’anno preferibilmente entro il mese di maggio per la relazione sull’attività annuale e per l’approvazione del rendiconto di cassa. L’Assemblea si riunisce per trattare argomenti di particolare interesse professionale e/o sindacale, per la nomina dei revisori regionali. L’Assemblea elegge il componente della Commissione Pari Opportunità.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente Regionale, sentiti i Presidenti Provinciali, mediante affissione dell’avviso presso la sede di ciascuna Commissione. I Presidenti Provinciali provvederanno alla tempestiva affissione dell’avviso presso le sedi delle Commissioni Provinciali e Regionali (anche sedi distaccate) operanti nel territorio di pertinenza. E’ in facoltà del Presidente della Sezione Regionale comunicare per iscritto l’avviso a ciascun socio, senza la formalità della raccomandata almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. L’avviso dovrà contenere: data,
ora, luogo dell’Assemblea,ordine del giorno in prima e seconda convocazione, la seconda convocazione potrà essere fissata un’ora dopo la prima convocazione. In prima convocazione, l’Assemblea sarà validamente costituita con la presenza, anche a mezzo delega, di almeno la metà più uno degli associati residenti nella Regione ed aventi diritto al voto In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
4. Gli iscritti possono farsi rappresentare da un delegato il quale potrà riversare in Assemblea Regionale non più di dieci voti,oltre il proprio.
5. Non è ammessa la delega per le espressioni di voto su cariche sociali.
6. La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta da almeno due Presidenti Provinciali o da un decimo dei soci residenti nel territorio regionale. Il Presidente Regionale convocherà l’Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta con le modalità previste dal presente Statuto; in caso d’inerzia provvederà il Presidente dell’Associazione.
7. In occasione dell’Assemblea Generale, l’Assemblea Regionale e Provinciale si riuniscono, per discutere gli argomenti all’ordine del giorno ed in tale occasione possono essere raccolte le deleghe. Nell’Assemblea Regionale i delegati nominati in sede provinciale potranno anche riversare sui delegati nominati in sede regionale, i voti raccolti nelle Assemblee Provinciali. In tal caso i delegati nominati in sede regionale saranno portatori nell’Assemblea Generale, di un massimo di 10 voti oltre il proprio. La nomina dei delegati regionali avviene fra i Soci della Sezione regionale, presenti all’Assemblea, che parteciperanno all’Assemblea Generale.
8. Le deliberazioni dell’Assemblea Regionale, riportate nel verbale redatto e sottoscritto dal Segretario regionale e dal Presidente Regionale, sono immediatamente esecutive, fermo restando il diritto di ciascun socio di chiedere correzioni o integrazioni del testo nella Assemblea immediatamente successiva.
9. Il Segretario Regionale trasmette annualmente alle Sezioni Provinciali della Regione l’elenco dei soci iscritti nelle Sezioni.
Art. 37 – Giunta Esecutiva Regionale.
1.La Giunta Esecutiva Regionale è composta dai Presidenti delle Sezioni Provinciali, e da tre a otto membri eletti.
2. Nella prima seduta successiva all’elezione dei Componenti eletti su base regionale, la Giunta riunita in seduta, elegge nel proprio seno il Presidente Regionale, il Vice Presidente,il Segretario, il Vice Segretario, il Tesoriere.
3. La Giunta dura in carica quattro anni.
4. La Giunta Esecutiva Regionale:
a)esegue le deliberazioni dell’Assemblea Regionale;
b) dirige ed amministra gli affari della Sezione;
c) convoca, in persona del Presidente, l’Assemblea Regionale, ordinaria e straordinaria;
d) esprime voti e pareri al Comitato Direttivo Centrale su tutte le materie relative agli scopi dell’Associazione;
e) sovrintende al controllo e regolarità di versamento delle quote sociali da parte dei soci iscritti alle Sezioni Provinciali, trasmette alla Segreteria Generale un rendiconto aggiornato delle iscrizioni, delle variazioni di iscrizione, l’elenco dei soci onorari e sostenitori, segnala i soci morosi, promuove le iniziative di carattere scientifico culturale che vengono intraprese a livello regionale e provinciale in conformità con quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento, trasmette il rendiconto annuale dell’attività della Sezione Regionale e delle Sezioni Provinciali. Esercita il coordinamento di tutte le Sezioni Provinciali della Regione, dalle quali riceve comunicazione delle nuove iscrizioni, delle variazioni, dei soci onorari;
f) provvede ad ogni altro incombente ad essa riservato dal presente Statuto.
5. La Giunta Esecutiva Regionale può essere sciolta per gravi motivi, con provvedimento adottato con la maggioranza di due terzi dal Comitato Direttivo Centrale, il quale nomina un Commissario cui spetta di reggere temporaneamente la Sezione, e di indire nuove elezioni nel termine stabilito dallo stesso Comitato.
6. I componenti della Giunta Regionale assenti ingiustificati per più di quattro sedute consecutive devono essere dichiarati decaduti con provvedimento del Presidente dell’Associazione, ed alla loro sostituzione si provvede ai sensi del successivo art. 46.
7. I componenti del Comitato Direttivo Centrale iscritti nella Regione, che non rivestano cariche regionali e provinciali, possono partecipare alle riunioni della Giunta Regionale di appartenenza senza diritto di voto.
8. il Segretario Regionale comunica immediatamente al Segretario Generale dell’A.M.T. i nominativi dei componenti e delle cariche sociali deliberati per ciascun organo della Giunta Esecutiva Regionale.
Art.38 Nomina dei componenti elettivi della Giunta Esecutiva Regionale
1. I componenti elettivi della Giunta esecutiva Regionale, sono eletti con le modalità previste dall’art. 23 per l’elezione dei membri del CDC su base regionale e durano in carica quattro anni. In sede di votazione si potranno esprimere preferenze fino a un numero pari al numero dei componenti da eleggere, meno uno.
2. Sono eleggibili tutti i Soci residenti nel territorio della Sezione Regionale.
Art. 39 – Presidente della Sezione Regionale, Segretario, Tesoriere
1. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza della Sezione, convoca e presiede la Giunta Esecutiva Regionale e l’Assemblea Regionale. Promuove iniziative di carattere scientifico e culturale a livello regionale, stipula convenzioni a favore di soci regionali e ove possibile le propone a livello nazionale, promuove iniziative volte a conseguire gli scopi sociali, in attuazione con quanto previsto dall’art.2 del Regolamento, esercita tutte le altre funzioni a lui demandate dal presente Statuto. Il Presidente regionale coordina il lavoro e le iniziative delle Sezioni Provinciali, raccoglie le informazioni che provengono dalle Sezioni Provinciali sullo stato delle iscrizioni dei soci, redige l’elenco dei soci regionali aggiornato riportando le eventuali variazioni intervenute e ne dispone la trasmissione alla Segreteria Generale. In caso di inadempimento, inosservanza, assenza degli Organi regionali e provinciali esercita funzione sostitutiva e di controllo. Nelle Province in cui non è ancora costituita la Sezione Provinciale promuove l’iscrizione all’Associazione, organizza la raccolta delle iscrizioni, convoca l’ Assemblea provinciale dei soci e promuove la costituzione della Sezione Provinciale, trasmette il verbale di costituzione della Sezione Regionale e Provinciale alla Segreteria Generale per la ratifica da parte del Comitato Direttivo Centrale.
2. Il Presidente Regionale nel caso in cui verifichi che, per indisponibilità dei soci residenti in Provincia, non è possibile nominare gli Organi provinciali, segnala la circostanza al Presidente dell’ Associazione e, unitamente al Segretario regionale ed il Tesoriere regionale, si sostituisce per un periodo temporaneo di sei mesi nel corso dei quali curerà lo sviluppo della Sezione Provinciale. Trascorsi sei mesi riconvocherà l’ Assemblea Provinciale per la elezione degli Organi provinciali.
3. Il Presidente Regionale può delegare ad altri Componenti della Giunta Regionale specifiche competenze od avvalersi della collaborazione di terzi.
4. Il Segretario esegue le deliberazioni della Giunta Esecutiva Regionale, cura la redazione dei verbali di Giunta e di Assemblea,controlla il personale assunto dalle Sezione Regionale cura gli aspetti organizzativi della Sezione, elabora preventivi di spesa ed i rendiconti consuntivi annuali
che trasmette al Tesoriere almeno dieci giorni prima della convocazione dell’ Assemblea Regionale annuale per l’approvazione, raccoglie i verbali provenienti dalle Sezioni Provinciali . ll Segretario Regionale può delegare al Tesoriere, in tutto o in parte, le proprie competenze in materia di rendiconto contabile.
5. Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa della Sezione regionale provvede ai prelievi di cassa ed ai pagamenti in base ad ordini emessi su richiesta del Presidente e del Segretario, presenta i conti ad ogni richiesta del Presidente ,provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa,versa le somme incassate presso un Istituto di credito ovvero presso un conto corrente postale.
6. Il Tesoriere non può ritirare somma alcuna come pure non potrà effettuare pagamenti senza aver avuto espresso mandato dal Presidente o dal Segretario. Il prelievo delle somme necessario ai pagamenti avverrà con assegni di conto corrente bancario o conto corrente postale;
Art. 40 – Organi della Sezione Provinciale
1. Gli organi della Sezione Provinciale sono:
a) l’Assemblea Provinciale;
b) la Giunta Esecutiva Provinciale;
c) il Presidente
d) il Vice Presidente;
e) il Segretario
f) il Vice Segretario
g) il Tesoriere
Art. 41 – L’ Assemblea Provinciale
1. Alle Assemblee delle Sezioni Provinciali, si applicano, per quanto compatibili, le norme dell’Assemblea Generale e Regionale.
2. L’Assemblea ordinaria della Sezione Provinciale si riunisce una volta all’anno per la relazione sull’attività annuale e per l’approvazione del rendiconto di cassa.
3. L’Assemblea della Sezione Provinciale si riunisce per la trattazione di argomenti di particolare interesse professionale e/o sindacale L’Assemblea potrà essere convocata anche su impulso dei soci. Il numero dei Soci necessario per la convocazione obbligatoria è di almeno un quinto dei Soci iscritti alla Sezione .
4. L’ Assemblea è convocata dal Presidente Provinciale mediante affissione dell’ avviso presso la sede della Commissione Provinciale, la comunicazione è trasmessa per conoscenza al Presidente Regionale. E’ in facoltà del Presidente della Sezione Provinciale comunicare per iscritto l’avviso a ciascun socio, senza la formalità della raccomandata. almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea. L’avviso dovrà contenere: data, ora, luogo dell’Assemblea,ordine del giorno in prima e seconda convocazione, la seconda convocazione potrà essere fissata un’ora dopo la prima convocazione. In prima convocazione, l’Assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati residenti nella Provincia ed aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
5. L’Assemblea della Sezione Provinciale si riunisce ogni quattro anni per l’elezione con voto personale, diretto e segreto della Giunta nel cui ambito vanno eletti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere. Il Segretario Provinciale darà immediata comunicazione al Segretario Generale dell’A.M.T. dei nominativi dei componenti della Giunta Esecutiva Provinciale eletta.
6. L’ Assemblea della Sezione Provinciale, si riunisce in occasione della convocazione dell’Assemblea Generale per la discussione degli argomenti all’ordine del giorno e l’eventuale nomina dei delegati provinciali che potranno anche riversare i voti di cui sono portatori ,al massimo dieci, oltre il proprio, nell’ Assemblea Regionale e nell’Assemblea Generale. La nomina dei delegati avviene fra i Soci della Sezione Provinciale, presenti all’Assemblea, che si siano dichiarati disponibili a partecipare all’Assemblea Regionale ed eventualmente all’Assemblea Generale. Il Presidente rilascia ai delegati provinciali un certificato attestante il numero dei voti dei quali sono portatori.
7. L’Assemblea Provinciale deve essere convocata per la nomina dei componenti della Giunta Provinciale e per la nomina dei revisori provinciali
8. Copia del verbale dell’Assemblea della Sezione Provinciale sarà trasmesso a cura del Presidente Provinciale al Presidente Regionale che ne disporrà la ricezione e la spedizione ai Presidenti delle altre Sezioni Provinciali.
9. A partire dall’anno di iscrizione 2004, alla Sezione Provinciale sarà devoluta la quota di ½ del contributo devoluto alla Sezione Regionale dalla Giunta Esecutiva Centrale,il contributo di spettanza della Sezione Provinciale viene calcolato tenendo conto del numero degli iscritti di competenza di ciascuna Sezione. La Sezione Provinciale ogni anno trasmetterà alla Sezione Regionale e alla Segreteria Generale l’elenco dei soci, segnalando lo stato dei versamenti e comunicherà tempestivamente le variazioni di iscrizione segnalando i nuovi iscritti, i trasferimenti, le decadenze.
Art. 42– Giunta Esecutiva Provinciale
1. La Giunta Esecutiva Provinciale è composta da tre a otto membri eletti dall’Assemblea Provinciale.
2. Nella prima seduta successiva all’elezione dei Componenti di nomina dell’ Assemblea Provinciale, la Giunta elegge nel proprio seno il Presidente Provinciale, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere
3. La Giunta dura in carica quattro anni.
4. La Giunta Esecutiva Provinciale:
i) dirige ed amministra gli affari della Sezione;
j) convoca, in persona del Presidente, l’Assemblea Provinciale ordinaria e straordinaria;
k) sovrintende al controllo e regolarità di versamento delle quote sociali da parte dei soci iscritti ;
l) trasmette alla Sezione regionale un rendiconto aggiornato sulle iscrizioni, segnala le variazioni e gli eventuali soci morosi, nonché le iniziative che intende intraprendere di carattere scientifico culturale e quanto previsto dal Regolamento.
5. La Giunta Esecutiva Provinciale, può essere sciolta per gravi motivi, con provvedimento adottato con la maggioranza di due terzi dal Comitato Direttivo Centrale, il quale nomina un Commissario cui spetta di reggere temporaneamente la Sezione, e di indire nuove elezioni nel termine stabilito dallo stesso Comitato.
6. I componenti della Giunta Provinciale assenti ingiustificati per più di quattro sedute consecutive devono essere dichiarati decaduti con provvedimento del Presidente dell’Associazione, a cui viene data notizia dal Presidente Provinciale ed alla loro sostituzione si provvede ai sensi del successivo art. 46.
7. I componenti del CDC iscritti nella Regione, che non rivestano cariche provinciali possono partecipare alle riunioni della Giunta Provinciale di appartenenza senza diritto di voto.
8. Tutti gli atti ed i provvedimenti adottati dalla Giunta Esecutiva Provinciale sono comunicati al Presidente Regionale.
Art.43 Nomina dei componenti elettivi della Giunta Esecutiva Provinciale
1. I componenti elettivi della Giunta esecutiva provinciale sono eletti in sede di Assemblea Provinciale tra i soci iscritti alla Sezione Provinciale che propongono la loro candidatura in assemblea e durano in carica quattro anni. In sede di votazione si possono esprimere preferenze fino ad un numero pari al numero dei componenti da eleggere, meno uno.
Art. 44- Presidente della Sezione Provinciale,Segretario,Tesoriere
1. Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione, convoca e presiede la Giunta Esecutiva Provinciale e l’ Assemblea Provinciale, promuove a livello provinciale le iniziative volte a realizzare gli scopi sociali di cui all’art.2 del Regolamento,per ragioni di coordinamento, di concerto con la Giunta Regionale. trasmette il verbale di costituzione della Sezione provinciale al Presidente Regionale per le incombenze necessarie per la ratifica da parte del Comitato Direttivo Centrale.
2. Il Segretario esegue le deliberazioni della Giunta Esecutiva Provinciale, cura la redazione dei verbali di Giunta e di Assemblea che trasmette alla Giunta Regionale, cura gli aspetti organizzativi della Sezione, elabora preventivi di spesa ed i rendiconti consuntivi annuali che trasmette al Tesoriere almeno dieci giorni prima della convocazione dell’ Assemblea Provinciale annuale per l’approvazione. Redige un elenco aggiornato degli iscritti e lo trasmette alla Giunta regionale e alla Segreteria Generale.
3. Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa della Sezione Provinciale,provvede ai prelievi di cassa ed ai pagamenti in base ad ordini emessi su richiesta del Presidente e del Segretario.
Art. 44 bis – Elenco soci cessati dal servizio
1. E’ istituito l’elenco speciale dei soci AMT cessati dal servizio di Giudice Tributario. Eventuali iniziative riguardanti tale categoria di soci saranno coordinate da un socio coordinatore, designato dalla Giunta Esecutiva Centrale, che potrà affidargli i compiti ritenuti opportuni. Il suddetto coordinatore potrà essere invitato alle riunioni della GEC su iniziativa del Presidente e senza voto deliberativo.
Art. 45 – Amministrazione e Patrimonio
1. Salvo diversa delibera del Comitato Direttivo Centrale, il trenta percento dei contributi dei singoli Soci viene rimesso dalla Giunta Esecutiva Centrale alla relativa Sezione Regionale. La metà dei contributi destinati alla Sezione Regionale, tenuto conto dell’appartenenza del numero dei soci iscritti in ogni singola Sezione Provinciale costituita, viene rimesso direttamente dalla Giunta Esecutiva Centrale alla Sezione Provinciale di appartenenza.
2. Le Sezioni Regionali e Provinciali hanno autonomia amministrativa, nell’ambito della loro autonomia ciascuna Sezione può nominare in sede di Assemblea da uno a tre revisori dei conti scelti tra i soci regionali iscritti all’albo dei revisori che hanno sottoposto la loro candidatura in Assemblea i quali svolgeranno a titolo gratuito i compiti di verifica e controllo come previsto per il rendiconto dell’Associazione all’art. 31.
3. In caso di mancata costituzione della Sezione Provinciale, il Tesoriere Regionale accantona, temporaneamente e per il solo esercizio sociale in corso, le eventuali somme di competenza provinciale per rimetterle a favore della Sezione Provinciale all’atto della sua costituzione.
4. Il patrimonio delle Sezioni Regionali e Provinciali è costituito dal ristorno dei contributi dei Soci, dai beni strumentali acquistati, da eventuali legati e donazioni.
5. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposte dalla legge.
6. E’ stabilita eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2532 comma 2 c.c., sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti, idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
7. E’ stabilita la intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Art. 46 – Sostituzioni componenti Giunta Regionale e Provinciale
1. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti elettivi della Giunta Regionale sarà convocata l’Assemblea Regionale e si provvederà a una nuova elezione. Il Presidente Provinciale, in quanto componente di diritto, verrà sostituito dal nuovo Presidente provinciale. Se il componente da sostituire rivestiva la carica di Presidente Regionale, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, la Giunta Regionale nella prima seduta immediatamente successiva all’ingresso del nuovo componente provvederà ad eleggere nel suo seno l’organo vacante.
2. Nel caso di necessità di sostituzione di uno o più componenti della Giunta Provinciale sarà convocata l’Assemblea Provinciale e si provvederà a una nuova elezione. Se il componente da sostituire rivestiva la carica di Presidente Provinciale, Vicepresidente,Segretario, Tesoriere, la Giunta Provinciale, nella prima seduta immediatamente successiva all’ingresso del nuovo componente, provvederà ad eleggere nel suo seno l’organo vacante.
CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 47 – Organi Eletti
1 I Componenti delle Giunte Esecutive Regionali attualmente costituite mantengono le loro funzioni e scadono alla fine del mandato del C.D.C. I Presidenti delle Sezioni Provinciali, ove costituite, entrano nelle Giunte Regionali dalla data di ratifica della costituzione della Sezione da parte del CDC.
2. Nella prima riunione successiva all’insediamento dei Presidenti provinciali, le Giunte Regionali eleggeranno nel proprio seno il Presidente Regionale, il Vicepresidente, il Segretario, il Vice Segretario, il Tesoriere.
3. Le Giunte Provinciali costituite in vigenza del precedente Statuto, restano in carica fino alla scadenza del mandato del C.D.C. mantengono le loro funzioni e, ove non previsto eleggono nel loro seno il Vice Presidente e il Tesoriere.
4. A partire dal 25 aprile 2004, le Giunte Esecutive Regionali e Provinciali, devono essere costituite secondo le norme del presente Statuto.
5. Per ragioni di razionalizzazione e omogeneizzazione, i Componenti eletti al Comitato Direttivo Centrale, i componenti eletti negli Organismi regionali e provinciali mantengono le loro funzioni e restano in carica fino alla data di scadenza del Comitato Direttivo Centrale attualmente in carica. Le disposizioni relative alla composizione e alle elezioni del Comitato Direttivo Centrale entrano in vigore in occasione del rinnovo del Comitato Direttivo Centrale.
Art. 48 – Rinvio al Codice civile
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, ci si riporta alle norme del Codice Civile.
Art. 49 – Scioglimento dell’Associazione
1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti.
2. In tal caso l’Assemblea provvede alla nomina di un commissario liquidatore.
3. E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della L.662/96 e salva diversa destinazione che venga imposta dalla legge;
Art. 50 – Norme transitorie
1. Le norme contenute nel presente Statuto, concernenti gli organismi statutari nazionali, regionali e provinciali , così come modificate dall’ Assemblea Generale del 29 novembre 2013, entreranno in vigore in occasione del rinnovo contestuale di tutti i suddetti organismi.
Art. 51 – Clausola arbitrale
1. Qualunque contestazione o vertenza sorta fra soci e questi e l’Associazione, per l’interpretazione o applicazione del presente Statuto così come tutte le vertenze relative alla definitiva irrogazione di sanzione ed in materia elettorale, dovrà essere risolta con giudizio arbitrale.
Il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, dei quali due nominati dalle parti uno per ciascuna. Il terzo arbitro, che avrà funzione di presidente, sarà nominato di comune accordo dai due arbitri di parte.
In mancanza di accordo provvederà il Presidente della Commissione Tributaria Regionale del Lazio fra soggetti estranei all’Associazione ad istanza di una delle parti.
Il Collegio avrà sede in Roma e deciderà secondo le norme di diritto entro 120 gg. dalla costituzione.
Anche alla nomina del secondo arbitro, nel caso in cui la controparte non provveda a notificare il nome del proprio arbitro entro i 20 giorni dalla prima notifica, provvederà il Presidente della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Per l’attività di arbitro non è previsto alcun compenso essendo svolto a titolo onorario.

 

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