STATUTO

STATUTO dell’ASSOCIAZIONE MAGISTRATI TRIBUTARI
Come modificato dall’Assemblea
del 17 dicembre 2022

CAPO I
DENOMINAZIONE- SCOPI -PATRIMONIO

Art. 1 – Costituzione
1. È costituita l’Associazione Magistrati Tributari, con sede in Roma, Via Labicana 123, presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma

Art. 2 – Scopi
1. L’Associazione si propone i seguenti scopi:
a) operare affinché l’indipendenza e le funzioni delle Corti di Giustizia Tributaria siano garantite e disciplinate in osservanza dei principi e delle norme costituzionali
b) tutelare gli interessi morali ed economici dei magistrati tributari, il prestigio ed il rispetto della funzione giudiziaria nonché promuovere il riconoscimento e l’attuazione del principio della pari dignità di tutti i magistrati tributari, e della giurisdizione tributaria con le altre giurisdizioni;
c) operare affinché sia salvaguardata l’autonomia del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, a tutela della indipendenza della funzione giurisdizionale;
d) promuovere iniziative di carattere culturale, sindacale, assistenziale e previdenziale;
e) richiedere la presenza dell’Associazione in sede di elaborazione, studi e proposte in materia di legislazione tributaria, in modo che sia assicurato il contributo del sapere e dell’esperienza della categoria;
f) curare la pubblicazione di un periodico scientifico e d’informazione, nonché la gestione di una mailing list dell’AMT e di eventuali social network;
g) migliorare il servizio “giustizia tributaria”, nell’ottica del perseguimento di un rapporto più equo e trasparente tra cittadino e fisco;
h) intrattenere rapporti con analoghe Associazioni, anche internazionali;
i) creare una struttura didattica stabilmente preposta alla gestione ed organizzazione di corsi di formazione e qualificazione di tutti gli operatori della giustizia tributaria quale “Scuola superiore della magistratura tributaria”.
2. L’Associazione non ha carattere politico e non ha fini di lucro

Art. 3 – Patrimonio
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi dei Soci e da eventuali legati e donazioni.

CAPO II
DEI SOCI

Art. 4 – Acquisto della qualità di Socio
1. Sono Soci ordinari i componenti le Corti di Giustizia Tributarie di primo e secondo grado in attività di servizio, o che abbiano cessato l’attività dopo almeno due anni di servizio.
2. Possono essere Soci benemeriti tutti coloro che, pur non avendo la qualifica per essere soci ordinari per l’opera professionale volta e/o il contributo dato al raggiungimento degli scopi dell’Associazione si sono resi meritevoli nei confronti della stessa. L’ammissione dei soci benemeriti è subordinata all’approvazione della Giunta Esecutiva Centrale.
3. L’ammissione dei Soci benemeriti è subordinata all’approvazione della Giunta Esecutiva Centrale.

Art. 5 – Diritti ed obblighi
1. I Soci ordinari sono tenuti al pagamento del contributo sociale annuo, nella misura fissata dal Comitato Direttivo Centrale.
2. I Soci godono dell’elettorato attivo e passivo se in regola con il pagamento del contributo associativo mediante la sottoscrizione di delega o con pagamento a mezzo bonifico o carta di credito, PayPal o altri mezzi di pagamento elettronico.
3. I Soci benemeriti sono esclusi dall’ elettorato attivo e passivo.
4. I Soci sono tenuti a non svolgere attività in contrasto con i fini dell’Associazione.
5. I Soci non possono iscriversi ad altre associazioni di giudici tributari.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio
1. La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per omesso pagamento del contributo annuale e comunque dopo trenta giorni dal ricevimento dell’invito del Segretario Generale alla regolarizzazione.
c) per espulsione;
d) per iscrizione ad altre Associazioni di giudici tributari.
2. La perdita della qualità di socio opera dalla notifica del Presidente a mezzo pec o raccomandata.

Art. 7 – Dimissioni
1. Il Socio può dimettersi in ogni tempo; le sue dimissioni hanno effetto dalla data in cui sono accettate dalla Giunta Esecutiva Centrale, e comunque decorsi sei mesi dalla loro presentazione.
2. Il Socio dimissionario è tenuto al pagamento delle quote sociali per l’anno in corso.

Art. 8 – Morosità
1. Il Socio moroso nel pagamento del contributo sociale è sospeso da ogni attività sociale.
2. È consentita la regolarizzazione prima dello svolgimento delle attività associative e
comunque, prima della notifica della intervenuta decadenza.

Art. 9 – Sanzioni disciplinari
1. I Soci possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari quando le loro azioni sono contrarie ai fini generali che l’Associazione persegue e quando dalla loro opera possa derivare discredito per la categoria dei magistrati tributari

Art. 10 – Specie delle sanzioni
1. Le sanzioni disciplinari sono:
a) la censura che consiste in un biasimo formale comunicato al Socio dal Presidente dell’Associazione;
b) la sospensione dell’esercizio dei diritti sociali, che non può avere durata superiore ad un anno;
c) l’espulsione, la quale è limitata ai casi di eccezionale gravità. Essa deve essere obbligatoriamente disposta nel caso in cui il Socio sia dichiarato decaduto dall’incarico di componente delle Commissioni, nelle ipotesi di cui alle lett. b), c), d) ed e) dell’art. 12 del D.lg. 31 dicembre 1992, n. 545.

Art. 11 – Procedimento disciplinare
1. Il Collegio dei Probiviri, che abbia ricevuto dalla Giunta Esecutiva Centrale formale notizia di fatti rilevanti ai sensi degli articoli precedenti, se non ritiene di archiviare la denunzia, procede all’istruzione e, nei casi di particolare gravità, può, in via cautelare, interdire al socio l’esercizio dei diritti sociali per una durata non superiore a sei mesi. Nel caso questi sia indagato dall’Autorità giudiziaria per delitto non colposo per il quale sia previsto la pena detentiva, è sospeso di diritto se soggetto a misura detentiva per il periodo di durata della stessa e, comunque, può essere sospeso sino alla definizione. 2. Il Socio sottoposto a procedimento disciplinare, al quale vanno ritualmente contestati gli addebiti, deve essere ascoltato, ove ne faccia richiesta; esso può essere assistito da altro Socio e presentare difese scritte. A tal fine deve essergli assegnato un termine non inferiore a venti giorni, e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione scritta degli addebiti.
3. Il Socio ha diritto di consultare tutti gli atti e documenti su cui si fondano gli addebiti fino al decimo giorno anteriore alla data fissata per l’audizione.
4. Conclusa l’istruttoria, il Collegio dei Probiviri, se non ritiene infondato l’addebito, con conseguente archiviazione del procedimento, dispone la irrogazione della sanzione, tra quelle di cui al precedente art. 10, e rimette il fascicolo alla Giunta Esecutiva Centrale per la decisione. Questa, previo esame degli atti nella prima
riunione utile, può disporre l’irrogazione della sanzione, ovvero l’archiviazione del procedimento
5.Tutti i provvedimenti e le comunicazioni sono sottoscritti dal Presidente del Collegio.
6. Contro il provvedimento che applica la sanzione della sospensione e dell’espulsione è ammesso il ricorso al Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.) entro venti giorni dalla comunicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo; tuttavia, la Giunta Esecutiva Centrale, sentito il Collegio dei Probiviri, può disporre la sospensione.

CAPO III
Sezione I
ORGANI CENTRALI

Art. 12 Organi centrali
Sono organi centrali dell’Associazione:
1) l’Assemblea Generale;
2) il Comitato Direttivo Centrale;
3) la Giunta Esecutiva Centrale;
4) il Presidente;
5) due Vicepresidenti;
6) il Segretario Generale;
7) due Vicesegretari;
8) il Collegio dei Probiviri;
9) il Collegio dei Revisori.
10) il Collegio dei Saggi

Art. 13 – Assemblea Generale – Composizione ed attribuzioni
1. L’Assemblea Generale si compone di tutti i Soci ordinari aventi diritto al voto, delibera su tutte le materie inerenti agli scopi sociali.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono immediatamente esecutive.
3. Con atto sottoscritto da almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto al voto può farsi ricorso all’Assemblea Generale per l’annullamento e la modifica delle deliberazioni degli altri organi centrali dell’Associazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
4. L’Assemblea non può deliberare modifiche dello Statuto dell’Associazione ove non sia espressamente convocata a tale scopo, e non sia presente o rappresentato almeno un ventesimo dei soci.

Art. 14 -Convocazione dell’Assemblea
1. L’Assemblea Generale deve essere convocata in via ordinaria ogni anno, entro il 20 luglio, per ratificare i rendiconti finanziari e per la discussione di altri argomenti. La relativa delibera sarà pubblicata nei successivi 10 giorni sul sito dell’AMT nell’area riservata ai soci.
2.L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria su deliberazione del Comitato Direttivo Centrale. Essa, inoltre, deve essere convocata entro sessanta giorni a richiesta di almeno quattro Sezioni Regionali, oppure di almeno un decimo dei Soci.
3. L’ordine del giorno dell’Assemblea è deliberato dal Comitato Direttivo Centrale. Nel caso in cui la convocazione venga richiesta ai sensi del comma precedente, l’ordine del giorno deve essere deliberato in conformità delle indicazioni delle Sezioni o dei Soci richiedenti. In ogni caso, nell’ordine del giorno devono essere iscritti i ricorsi di cui al 3° comma dell’art.13.

Art. 15 Avviso di convocazione dell’Assemblea
1. L’avviso di convocazione dell’Assemblea Generale deve essere comunicato dal Segretario Generale, con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, al Presidente di ciascuna Sezione Regionale e Provinciale, almeno trenta giorni prima della data fissata.
2. I Presidenti delle Sezioni, almeno quindici giorni prima della data suddetta, provvedono a dare comunicazione ai Soci mediante affissione dell’avviso nelle sedi delle Corti di Giustizia di primo e secondo grado. È in facoltà del Presidente della Sezione Regionale e Provinciale comunicare per iscritto l’avviso a ciascun socio, senza la formalità della raccomandata
3. In caso di urgenza, per le Assemblee straordinarie i termini di cui sopra possono essere ridotti fino alla metà, previa delibera del Comitato Direttivo Centrale

Art.16 – Modalità di partecipazione all’Assemblea
1. I Soci hanno diritto di partecipare ed esprimere personalmente o a mezzo delega il voto nell’Assemblea limitatamente alle materie incluse nell’ordine del giorno di convocazione.
I Soci delegati nelle Assemblee Provinciali e Regionali possono esprimere fino ad un numero massimo di voti, oltre il proprio, di dieci deleghe.

Art. 17 – Assemblea Generale – Costituzione e svolgimento
1. L’Assemblea Generale è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente o rappresentato almeno un terzo dei Soci. Se non si raggiunge il numero legale, l’Assemblea si riunisce, in seconda convocazione, nello stesso giorno e luogo dopo un’ora, ed è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.
2. Al Presidente eletto di volta in volta spettano la direzione dell’Assemblea ed i poteri ordinari ad essa relativi. Egli stabilisce l’ordine ed eventualmente la durata degli interventi, nonché l’ordine delle votazioni, delle quali interpreta e proclama i risultati.

Art. 18 – Assemblea Generale – Votazioni
1. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per divisione, secondo le determinazioni del Presidente, purché non vi sia stata, prima che il Presidente abbia dichiarato di porre ai voti un argomento, richiesta di appello nominale o di votazione segreta approvata da almeno un sesto dei partecipanti.
2. Le deliberazioni in materia di annullamento e modifica delle decisioni degli Organi Centrali attribuite all’Assemblea nonché le elezioni a cariche sociali, hanno luogo a scrutinio segreto.
3. Le deliberazioni in materia di riforme legislative sono di regola precedute dalla relazione dell’Ufficio Studi e dalla convocazione sull’oggetto delle Assemblee Regionali.
Le mozioni approvate in materia dalle Assemblee Regionali devono essere allegate alle relazioni e pubblicate unitamente ad esse.

Art. 19 – Assemblea Generale – Validità delle deliberazioni
1. L’Assemblea Generale delibera a maggioranza di voti dei partecipanti personalmente o a mezzo delega.
2. Sulle proposte di modifica dello Statuto sociale l’Assemblea delibera con la maggioranza qualificata di due terzi dei votanti.

Art. 20 – Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione. Presiede la Giunta Esecutiva Centrale, di cui dispone la convocazione regolandone i lavori. Il Presidente designa il Vicepresidente vicario e può delegare specifiche funzioni ai Vicepresidenti in ragione della natura e dell’incidenza territoriale delle stesse.
2. Esercita, inoltre, tutte le altre funzioni a lui demandate dal presente Statuto.
3. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.
4. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.) tra i suoi componenti, a maggioranza di due terzi dei voti, con votazione specifica e separata rispetto a quella degli altri componenti di Giunta. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 21 – Comitato Direttivo Centrale: composizione e durata
1. Il Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.) è organo deliberante permanente dell’azione associativa nell’ambito delle direttive dell’Assemblea Generale.
2. Dura in carica cinque anni ed è composto da un numero di membri proporzionato al numero dei Soci in regola con i pagamenti, come indicato nel successivo art.23
3. I componenti del Comitato Direttivo assenti ingiustificati per più di quattro sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti con provvedimento del Presidente dell’Associazione, alla loro sostituzione si provvede ai sensi del successivo art. 32.
4.Il Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.) convoca l’Assemblea nei modi e nei termini di cui agli artt. 14 e 15. 5. I Presidenti delle Sezioni Regionali partecipano alle riunioni del C.D.C. senza diritto di voto. Nelle sedute nelle quali si discute di iniziative che interessano la Regione di appartenenza, il Presidente Regionale ha diritto di voto.

Art. 22 – Incompatibilità
1. I Soci, componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, non possono rivestire cariche associative. Al pari degli altri soci, i Consiglieri iscritti corrispondono la quota associativa nei termini e con le modalità di cui art. 5 comma 2.

Art. 23 – Elezioni
1. Il Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.) è composto da tanti membri quanti sono gli iscritti in ciascuna Regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano al 31 dicembre dell’anno precedente le elezioni. A ciascuna regione e provincia autonoma presso la quale risulta costituita almeno una Sezione Provinciale e/o Regionale di AMT, spetta un rappresentante fino alla quota di venticinque Soci residenti nella Regione e/o Provincia autonoma o che abbiano optato per l’assegnazione a tale Sezione Regionale e/o Provincia autonoma ai sensi dell’art. 34. Nel caso di un numero di iscritti superiore a venticinque Soci residenti o che abbiano optato per l’assegnazione a tale Sezione Regionale ai sensi dell’art. 34, spettano, in aggiunta al primo rappresentante, tanti e ulteriori rappresentanti quante sono le ulteriori quote di venticinque soci, più la quota finale pari alla metà più uno di venticinque, arrotondata per difetto all’unità inferiore. Indipendentemente dal numero dei Soci iscritti, nessuna Regione o Provincia autonoma potrà avere più di cinque rappresentanti.
2. L’elezione dei componenti avviene su base Regionale, previa presentazione del candidato sottoscritta da almeno sei iscritti. Detta presentazione deve essere depositata, almeno quindici giorni prima della consultazione elettorale, presso la Sezione Regionale che ne darà immediata comunicazione alle Sezioni Provinciali, le quali renderanno pubblici i nominativi dei candidati e l’elenco dei Soci a cui spetta il diritto al voto, dieci giorni prima della consultazione elettorale.
3. Nessun socio può presentare più di due candidati.
4. Non hanno diritto al voto i Soci che non hanno sanato la morosità nel termine previsto dall’articolo 8 comma 2 anche se non dichiarati decaduti.
5. Le votazioni, con voto personale diretto e segreto, si svolgono nella città di residenza dei Soci e precisamente, nelle assemblee regionali e/o Provinciali a tale scopo indette dai Presidenti delle Sezioni Provinciali presso le sedi delle Corti di Giustizia di primo grado.
Nelle Province dove non sono costituite le Sezioni Provinciali di AMT, le elezioni si svolgeranno nella sede della Sezione Provinciale limitrofa, presso la Corte di Giustizia di primo grado. Laddove non siano state costituite le Sezioni Provinciali AMT le elezioni si terranno presso la Sede della Corte di Giustizia di secondo grado, nel capoluogo di Regione. Laddove non siano state costituite né le Sezioni Provinciali né la Sezione Regionale, al socio iscritto ed in regola con il pagamento del contributo associativo, è consentito l’elettorato attivo e passivo presso la Sezione Provinciale o Regionale limitrofa alla propria residenza ove è istituito il seggio elettorale, previa comunicazione al Presidente della Sezione territoriale di destinazione nel termine di cui al Regolamento elettorale.
Le Sezioni Provinciali e regionali non costituite potranno essere costituite fino novanta giorni prima della data delle elezioni.
Il Presidente della Sezione Regionale, interpellati i Presidenti delle Sezioni Provinciali, redigerà l’elenco dei Soci residenti o che abbiano optato per l’assegnazione a tali Sezioni Regionale o Provinciale ai sensi dell’art. 34, aventi diritto al voto.
L’elenco dei Soci residenti nella Regione e Provincia o che abbiano optato per l’assegnazione ad altra Sezione Regionale o Provinciale ai sensi dell’art. 34, aventi diritto al voto, sarà trasmesso sessanta giorni prima della consultazione elettorale dalla segreteria Regionale e Provinciale alla segreteria generale per il visto.
Gli elenchi dei candidati saranno esposti quindici giorni prima della consultazione elettorale nelle sedi delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado della Regione dove i Soci risiedono o abbiano richiesto di essere assegnati ai sensi dell’art. 34 e dove saranno attivati i seggi elettorali.
6. Ciascun votante può esprimere un numero di preferenze corrispondente al numero dei candidati eleggibili nella regione.
7.Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di rinuncia, dimissioni o perdita della qualifica di membro subentra il primo dei candidati non risultati eletti nella stessa regione di appartenenza del candidato rinunciante, dimissionario, o nei confronti del quale si sia verificata ipotesi di perdita della qualifica di membro.
8. Il Presidente dell’Assemblea, previa redazione del verbale del risultato elettorale, lo trasmette, trattenendone copia, al Segretario Generale dell’A.M.T.

Art. 24 – Attribuzioni
1.Il Comitato Direttivo Centrale:
a) elegge, con voto personale, diretto e segreto il Presidente e i componenti la Giunta Esecutiva Centrale;
b) delibera su tutto ciò che attiene all’azione associativa, uniformandosi alle decisioni dell’Assemblea Generale;
c) definisce gli indirizzi dell’azione associativa e determina le linee operative che la GEC adotterà nella regolazione della vita associativa e nei rapporti esterni;
d) approva i preventivi di spesa ed i rendiconti consuntivi annuali predisposti dalla Giunta Esecutiva Centrale;
e) indice le elezioni per il proprio rinnovo, nonché per quello del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori;
f) organizza congressi nazionali, nonché seminari e giornate di studio, rivolti alla realizzazione degli scopi statutari;
g) costituisce un Ufficio Studi ed istituisce Commissioni speciali, fra le quali quella per le Pari Opportunità nominandone componenti effettivi i Soci dell’Associazione, ed eventualmente aggregandovi studiosi estranei all’Associazione;
h) ratifica la Commissione Pari Opportunità nei suoi Componenti in numero corrispondente alle sezioni regionali in ragione di un componente per regione eletto in sede di Assemblea Regionale oltre ad un componente eletto per la provincia autonoma di Bolzano ed uno per la provincia autonoma di Trento;
i) la Commissione Pari Opportunità è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in Sua vece, dal Vicepresidente eletto dai componenti della Commissione;
l) indice referendum tra i Soci con voto segreto, con carattere consultivo, su questioni di interesse generale;
m) determina l’importo del contributo sociale annuo dovuto dagli associati;
n) decide in ultima istanza, con la procedura di cui all’art. 11, sui ricorsi in materia disciplinare ed elettorale e sui ricorsi avverso lo scioglimento delle Giunte Esecutive Regionali e Provinciali.
o) provvede ad ogni altro incombente ad esso devoluto dalle norme del presente Statuto.
p) conferisce, su proposta della Giunta Esecutiva Centrale al socio che abbia già ricoperto l’incarico di Presidente dell’Associazione, acquisendo particolari meriti nell’intero corso della sua militanza associativa, il titolo di Presidente emerito.
q) designa su proposta della Giunta Esecutiva Centrale, i componenti del Collegio dei Saggi.
2. Il Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.) può emanare norme regolamentari per l’applicazione del presente Statuto

Art. 25 – Convocazione del Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.)
1. Il Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.) deve riunirsi, per la prima volta, su convocazione del Presidente dell’Associazione in carica, entro quindici giorni dalle elezioni, per procedere all’elezione del Presidente e dei componenti della Giunta.
2. Successivamente il Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.) si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte all’anno, di cui una per l’approvazione del rendiconto consuntivo della gestione predisposto dalla Giunta Esecutiva Centrale.
3. La riunione del Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.) è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.
4. Il Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.) delibera a maggioranza di voti.
5. Le copie dei verbali di ogni seduta del Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.) vengono pubblicati sul sito ufficiale dell’Associazione (area riservata) e vi restano per venti giorni a disposizione dei Soci. Decorso il termine di cui al precedente periodo, sono conservati nell’area ‘archivio’ del medesimo sito.

Art. 25 bis – Convocazione dei Presidenti delle Sezioni Regionali e Provinciali
1. Almeno due volte all’anno e comunque in occasione di argomenti di particolare interesse regionale e/o Provinciale, il Presidente dell’Associazione convocherà i Presidenti Regionali e Provinciali, anche in modalità da remoto. La riunione sarà validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti più uno in prima convocazione e in seconda convocazione e nelle successive, la riunione sarà validamente costituita indipendentemente dal numero dei presenti.

Art. 26 – Giunta Esecutiva Centrale: Composizione
1. La Giunta Esecutiva Centrale è composta dal Presidente, dai 2 Vicepresidenti, dal Segretario Generale, da 2 Vicesegretari, di cui 1 con funzione di Tesoriere e sei componenti. La Giunta Esecutiva Centrale, su proposta del Presidente elegge al suo interno le altre cariche.
2. La Giunta resta in carica per tutta la durata del Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.) che l’ha eletta. Alle riunioni della Giunta Esecutiva Centrale partecipa il Presidente emerito con voto consultivo. Nelle sue riunioni la Giunta in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno sei componenti, tra i quali il Presidente od un Vicepresidente, il Segretario Generale o un Vicesegretario Generale, in seconda convocazione qualunque sia qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.
3.Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
4.Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale e il Vicesegretario Generale e tutti i componenti della Giunta Esecutiva Centrale candidati al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria decadono dai suddetti incarichi.
5. I Componenti della Giunta Esecutiva Centrale assenti ingiustificati in più di quattro sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti con delibera del Comitato Direttivo Centrale ( C.D.C.), su proposta del Presidente, ed alla loro sostituzione si provvede ai sensi dell’art. 32.
Le riunioni di Giunta si terranno prevalentemente in modalità da remoto. È richiesta la presenza in sede per le riunioni aventi ad oggetto l’adozione di delibere che attengono a provvedimenti disciplinari, all’esame dei bilanci consuntivi e preventivi, allo scioglimento delle Giunte Provinciali e Regionali, all’adozione di provvedimenti di particolare urgenza da sottoporre al Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.), all’individuazione e nomina delle figure professionali di supporto: studio professionale commercialista e consulente del lavoro. Le presenze sono verificate tramite registrazione all’accesso.

Art. 27 – Attribuzioni della Giunta Esecutiva Centrale
1. La Giunta Esecutiva Centrale è l’Organo esecutivo permanente dell’Associazione.
2. Ad essa spetta:
a) amministrare il patrimonio dell’Associazione, provvedendo in particolare alla riscossione dei contributi dei Soci, direttamente o a mezzo accredito postale o bancario o a mezzo delega; incaricare studio professionale di specchiata fama a cui affidare l’incarico oneroso per l’assistenza alla predisposizione dei bilanci di previsione e consultivi, situazioni economiche patrimoniali trimestrali , dichiarativi e tutto quanto necessario per una corretta tenuta della contabilità e supporto al collegio dei revisori e lo studio del consulente del lavoro per la tenuta della busta paga e ogni adempimento relativo al personale dipendente.
b) promuovere tutte le attività di competenza del Comitato Centrale, formulando le relative proposte di deliberazione;
c) deliberare e comunicare, senza ritardo, al Collegio dei Probiviri notizie e fatti rilevanti ai sensi degli artt.9 e 10;
d) attuare le deliberazioni adottate dal Comitato Direttivo Centrale;
e) adottare, in caso di urgenza, provvedimenti immediatamente esecutivi, da comunicare senza ritardo ai componenti del Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.) e da sottoporre alla ratifica del Comitato stesso nella prima riunione successiva utile;
f) irrogare le sanzioni disciplinari di cui al precedente art. 10;
g) deliberare, su domanda degli interessati, l’ammissione dei Soci benemeriti;
h) nominare eventualmente un ufficio per le relazioni con la stampa, scegliendone i componenti preferibilmente tra i Soci iscritti all’Albo dei Giornalisti.
i) deliberare per motivi gravi, sentiti i Probiviri, lo scioglimento delle giunte esecutive delle sezioni Provinciali e regionali nominando un commissario che provveda alla convocazione dei comizi elettorali per l’elezione dei nuovi componenti la giunta.
l) adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari sottoposti al controllo del Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.) da convocarsi entro 30 giorni. m) deliberare la convocazione dell’Assemblea sia in seduta ordinaria che straordinaria n) predisporre entro il 30 maggio di ogni anno il rendiconto consuntivo della gestione annuale.

Art. 28 – Attribuzioni del Segretario Generale
1. Spetta al Segretario Generale:
a) eseguire le deliberazioni della Giunta Esecutiva Centrale e quelle del Comitato Direttivo Centrale;
b) dirigere gli impiegati assunti dal Comitato Direttivo Centrale;
c) espletare gli incombenti relativi alle convocazioni ed elezioni degli Organi collegiali associativi;
d) predisporre i preventivi di spesa. I rendiconti consuntivi annuali, previo esame da parte della Giunta, devono essere trasmessi, per la relazione, al Collegio dei Revisori almeno dieci giorni prima della convocazione del Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.) per l’approvazione;
e) compiere tutte le attività di cui alle norme di attuazione del presente Statuto.
f) verificare il corretto adempimento degli obblighi associativi per il tramite delle segreterie e dei Presidenti Regionali e Provinciali e in caso di reiterata morosità, sentito il Presidente dell’AMT, comunicare l’intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 8.
2. Un Vicesegretario Generale designato dal Segretario Generale esercita le funzioni di quest’ultimo in caso di suo impedimento.

Art. 29 – Attribuzioni del Tesoriere
1. Il Tesoriere ha la responsabilità della corretta e trasparente gestione finanziaria dell’Associazione.
2.Egli provvede ai prelievi di cassa e ai pagamenti in base ad ordini emessi su dal Segretario Generale su richiesta del Presidente. Collabora con il Presidente al quale è tenuto a rendicontare con esibizione di documenti tutte le spese sostenute, anche nel corso dell’anno .
3. Il Tesoriere non potrà in alcun caso ritirare somma alcuna dagli Istituti Bancari come pure non potrà effettuare pagamenti senza il preventivo mandato del Presidente e/o del Segretario.
4. I pagamenti avverranno di norma con sistemi tracciabili: bonifico bancario, PayPal o mediante bancomat e carta di credito.
5. Il Tesoriere è autorizzato a trattenere un modesto fondo cassa presso la sede della Associazione per eventuali pagamenti urgenti del cui impiego sarà dato conto nel registro giornaliero con indicazione dei prelievi, delle spese sostenute unitamente alla copia dei documenti. Il libro giornale sarà conservato presso la sede di AMT e disponibile per le verifiche contabili.

Art. 30 – Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi più tre supplenti, nominati dal Comitato Direttivo Centrale, su proposta della Giunta Esecutiva Centrale. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.
2. Esso dura in carica per il periodo di cinque anni, pari alla durata della carica degli organi associativi, e svolge l’attività a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso spese.
3. Spetta al Collegio dei Probiviri.
a) provvedere in materia disciplinare a norma degli artt. 9, 10 e 11;
b) verificare la regolarità delle operazioni elettorali dell’Associazione, con obbligo di riferire alla Giunta Esecutiva Centrale per i relativi provvedimenti; avverso le decisioni della Giunta Esecutiva Centrale può essere proposto ricorso al Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.) con la medesima procedura regolata dall’art. 11.
4. Il Collegio dei Probiviri è convocato in Roma dal suo Presidente ogni qual volta sia necessario, e deve essere convocato in caso di richiesta da parte di almeno tre dei suoi componenti.
5. Esso delibera a maggioranza dei voti dei partecipanti alla seduta, che non potranno essere meno di tre, compreso il Presidente.

Art. 31 – Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi più tre supplenti nominati dal Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.) su proposta della Giunta Esecutiva Centrale tra i Soci giudici tributari in servizio iscritti nel registro dei revisori legali. Nella prima seduta successiva alle elezioni elegge nel proprio seno il Presidente.
2.Esso dura in carica cinque anni.
3. Spetta al Collegio dei Revisori:
a) esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell’Associazione;
b) partecipare su invito del Presidente alle riunioni degli organi centrali;
c) acquisire, dalla Giunta Esecutiva Centrale, entro il 30 maggio di ogni anno il rendiconto consuntivo della gestione annuale e redigere la relazione da presentare all’approvazione del Comitato Direttivo entro il 30 giugno. I documenti, inclusa la relazione dei revisori, saranno messi a disposizione del Comitato Direttivo presso la sede di AMT sette giorni prima dell’approvazione.
4. Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente e si riunisce in presenza presso la sede di AMT- Roma, due volte l’anno ed in ogni caso, su richiesta di due componenti, da remoto. Esso delibera a maggioranza dei voti. La carica è gratuita, salvo il diritto al rimborso delle spese di trasporto, a piè di lista, per raggiungere la sede. Non sono previsti compensi o gettoni di presenza.
5. La perdita dello status di giudice tributario e/o di socio e/o la cessata iscrizione all’albo dei revisori legali, comporta, anche in pendenza di mandato, l’immediata decadenza dalla carica di Revisore. Il componente che decade viene sostituito dal componente supplente o in sua assenza, da un Socio in possesso dei requisiti, nominato, su proposta della Giunta Esecutiva Centrale, dal Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.). Nel caso in cui la maggioranza dei componenti il Collegio venga meno per qualsiasi causa, l’intero organo decade e si procede al suo rinnovo.

Art. 31 bis – Collegio dei Saggi
1. Il Collegio dei Saggi è l’organo di assistenza e consulenza tecnico-giuridica del Comitato Direttivo Centrale.
2. Il Collegio dei Saggi si compone fino a sette membri effettivi e tre supplenti.
3. I componenti del Collegio sono nominati dal Comitato Direttivo Centrale, su proposta del Presidente e della Giunta Esecutiva Centrale, anche in seno al proprio organo, tra i Soci fondatori e i Soci che si sono distinti per l’attività profusa a favore dei giudici tributari e che hanno contribuito alla crescita dell’Associazione.
4. L’appartenenza al Collegio dei Saggi non è compatibile con altre cariche sociali.
5. Al Collegio dei Saggi è demandata la funzione di supportare le attività del Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.) anche collaborando con l’Ufficio Studi e formazione mediante l’emanazione di pareri e consulenze sulla corretta interpretazione del dettato statutario, proposte di studio e di ricerca.
6. Il Collegio dei Saggi potrà proporre, nell’interesse della categoria e della crescita dell’Associazione, iniziative culturali e formative, in collaborazione con Enti pubblici, Università, Organismi istituzionali nazionali ed europei, associazioni culturali. Potrà proporre l’istituzione di strutture scientifico formative, ricoprire ruoli organizzativi. Le proposte del Collegio dei saggi saranno sottoposte alla Giunta Esecutiva Centrale e al Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.). A tal fine il Collegio dei Saggi, potrà dotarsi di un regolamento interno, nominare un coordinatore, dotarsi di un servizio di segreteria, compatibilmente con le risorse finanziarie dell’AMT.
7. Il Collegio dei Saggi dovrà essere preferibilmente consultato in sede di riunione del Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.) per l’interpretazione delle normative e in caso di conflittualità tra soci. Il parere dei saggi andrà reso a maggioranza.
8. Il Collegio resta in carica per la durata del mandato del Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.).

Art. 32 – Sostituzioni
1. Nel caso di necessità di sostituzione di uno o più componenti degli Organi collegiali, per cui non possa farsi ricorso al primo dei non eletti, il Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.) provvede alla sostituzione delle persone tenendo conto della provenienza territoriale del componente da sostituire.
Sezione II

ORGANI PERIFERICI

Art. 33 – Struttura dell’Associazione
1. L’Associazione si articola in Sezioni Regionali e Sezioni Provinciali.

Art. 34 – Sezioni Regionali e Sezioni Provinciali
1. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano è costituita una Sezione autonoma dell’Associazione della quale fanno parte i Soci residenti nel territorio provinciale che hanno sede in Trento e Bolzano.
2. In ogni Regione sono costituite le Sezioni Regionali. Queste hanno sede presso le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado e vi fanno parte i Soci residenti nel territorio regionale, ancorché esercitanti la funzione giudicante in una Corte di Giustizia Tributaria avente sede in altra Regione o Provincia, salvo che non facciano specifica richiesta di assegnazione alla Regione dove svolgono la funzione giudicante.
3. In ogni Provincia, che conti almeno tre associati, sono costituite le Sezioni Provinciali che hanno sede presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e vi fanno parte i Soci residenti nel territorio provinciale, salvo che non richiedano di essere assegnati ad altra Sezione Regionale o Provinciale per comprovati motivi (trasferimento di residenza, nuova sede dell’Ufficio, altro) previa comunicazione da inviare al Presidente della Sezione territoriale di appartenenza e al Presidente della Sezione territoriale di destinazione. La richiesta dovrà essere contestualmente trasmessa alla segreteria nazionale della AMT che annoterà il trasferimento.
4. I Soci residenti nelle provincie dove non è presente l’ufficio giudiziario o dove non può essere costituita la Sezione territoriale per mancanza del numero minimo dei componenti, potranno iscriversi ad altra Sezione della medesima regione o di una regione limitrofa nel caso in cui in quella di residenza non sia costituita neppure la Sezione Regionale. Nessun socio può essere iscritto in più di una Sezione.
5. Le Sezioni Regionali sono promosse da un gruppo di Soci residenti nel territorio regionale. È comunque fatta salva la facoltà di iscrizione alla Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di appartenenza, da esercitarsi nel rispetto di apposito regolamento.
6. La costituzione delle Sezioni viene ratificata dalla Giunta Esecutiva Centrale previa verifica del rispetto delle disposizioni regolamentari e della qualità di socio dei componenti.
7. I Soci che trasferiscono la propria iscrizione in altra Regione o Provincia devono darne immediata comunicazione al Presidente della Sezione di provenienza ed al Presidente della Sezione di destinazione, i quali provvederanno a dare comunicazione della variazione al Presidente Regionale. Il socio che ricopre cariche sociali viene sostituito da un altro socio secondo le modalità stabilite dall’art. 46

Art. 35 – Organi della Sezione Regionale
1. Gli organi della Sezione Regionale sono:
a) l’Assemblea Regionale;
b) la Giunta Esecutiva Regionale;
c) il Presidente;
d) il Vicepresidente;
e) il Segretario;
f) il Vicesegretario;
g) il Tesoriere.

Art. 36 – L’ Assemblea Regionale
1. Per l’Assemblea Regionale, in quanto applicabili, si seguono le norme fissate per l’Assemblea Generale.
2. L’Assemblea della Sezione Regionale ordinaria si riunisce una volta all’anno preferibilmente entro il mese di maggio per la relazione sull’attività annuale e per l’approvazione del rendiconto di cassa. L’Assemblea si riunisce per trattare argomenti di particolare interesse professionale e/o sindacale. L’Assemblea elegge il componente della Commissione Pari Opportunità.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente Regionale, sentiti i Presidenti Provinciali, mediante affissione dell’avviso presso la sede di ciascuna Corte di Giustizia Tributaria. I Presidenti Provinciali provvederanno alla tempestiva affissione dell’avviso presso le sedi delle Corti di Giustizia Tributaria
di primo e secondo grado (anche sedi distaccate) operanti nel territorio di pertinenza. È in facoltà del Presidente della Sezione Regionale comunicare per iscritto, anche a mezzo e-mail, l’avviso a ciascun socio, senza la formalità della raccomandata almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. L’avviso dovrà contenere: data, ora, luogo dell’Assemblea, ordine del giorno in prima e seconda convocazione, la seconda convocazione potrà essere fissata un’ora dopo la prima convocazione. In prima convocazione, l’Assemblea sarà validamente costituita con la presenza, anche a mezzo delega, di almeno la metà più uno degli associati residenti nella Regione ed aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
4. Gli iscritti possono farsi rappresentare da un delegato, il quale potrà riversare in Assemblea Regionale non più di cinque voti, oltre il proprio.
5. Non è ammessa la delega per le espressioni di voto su cariche sociali.
6. La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta da almeno due Presidenti Provinciali o da un decimo dei Soci residenti nel territorio regionale. Il Presidente Regionale convocherà l’Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta con le modalità previste dal presente Statuto; in caso d’inerzia provvederà il Presidente dell’Associazione.
7. In occasione dell’Assemblea Generale, l’Assemblea Regionale e Provinciale si riuniscono, per discutere gli argomenti all’ordine del giorno ed in tale occasione possono essere raccolte le deleghe. Nell’Assemblea Regionale i delegati nominati in sede provinciale potranno anche riversare sui delegati nominati in sede regionale, i voti raccolti nelle Assemblee Provinciali. In tal caso i delegati nominati in sede regionale saranno portatori nell’Assemblea Generale, di un massimo di 10 voti oltre il proprio. La nomina dei delegati Regionali avviene fra i Soci della Sezione regionale, presenti all’Assemblea, che parteciperanno all’Assemblea Generale.
8. Le deliberazioni dell’Assemblea Regionale, riportate nel verbale redatto e sottoscritto dal Segretario Regionale e dal Presidente Regionale, sono immediatamente esecutive, fermo restando il diritto di ciascun socio di chiedere correzioni o integrazioni del testo nella Assemblea immediatamente successiva.
9. Il Segretario Regionale trasmette annualmente alle Sezioni Provinciali della Regione l’elenco dei Soci iscritti nelle Sezioni.

Art. 37 – Giunta Esecutiva Regionale
1. La Giunta Esecutiva Regionale è composta dai Presidenti delle Sezioni Provinciali, e da tre a otto membri eletti.
2. Nella prima seduta successiva all’elezione dei Componenti eletti su base regionale, la Giunta riunita in seduta, elegge nel proprio seno il Presidente Regionale, il Vicepresidente, il Segretario, il Vicesegretario, il Tesoriere.
3. La Giunta dura in carica cinque anni.
4. La Giunta Esecutiva Regionale:
a) esegue le deliberazioni dell’Assemblea Regionale;
b) dirige ed amministra gli affari della Sezione;
c) convoca, in persona del Presidente, l’Assemblea Regionale, ordinaria e straordinaria;
d) esprime voti e pareri al Comitato Direttivo Centrale (C.D.C.) su tutte le materie relative agli scopi dell’Associazione;
e) sovrintende al controllo e regolarità di versamento delle quote sociali da parte dei Soci iscritti alle Sezioni Provinciali, trasmette alla Segreteria Generale un rendiconto aggiornato delle iscrizioni, delle variazioni di iscrizione, l’elenco dei Soci onorari e sostenitori, segnala i Soci morosi, promuove le iniziative di carattere scientifico culturale che vengono intraprese a livello regionale e provinciale in conformità con quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento, trasmette il rendiconto annuale dell’attività della Sezione Regionale e delle Sezioni Provinciali. Esercita il coordinamento di tutte le Sezioni Provinciali della Regione, dalle quali riceve comunicazione delle nuove iscrizioni, delle variazioni, dei Soci onorari;
f) provvede ad ogni altro incombente ad essa riservato dal presente Statuto.
5. La Giunta Esecutiva Regionale può essere sciolta per gravi motivi, con provvedimento adottato con la maggioranza di due terzi dal Comitato Direttivo Centrale, il quale nomina un Commissario cui spetta di reggere temporaneamente la Sezione, e di indire nuove elezioni nel termine stabilito dallo stesso Comitato.
6. I componenti della Giunta Regionale assenti ingiustificati per più di quattro sedute consecutive devono essere dichiarati decaduti con provvedimento del Presidente dell’Associazione, ed alla loro sostituzione si provvede ai sensi del successivo art. 46.
7. I componenti del Comitato Direttivo Centrale ( C.D.C.) iscritti nella Regione, che non rivestano cariche Regionali e Provinciali, possono partecipare alle riunioni della Giunta Regionale di appartenenza senza diritto di voto, relazionano sull’attività e sulle iniziative programmate dagli organi centrali.
8. Il Segretario Regionale comunica immediatamente al Segretario Generale dell’A.M.T. i nominativi dei componenti e delle cariche sociali deliberati per ciascun organo della Giunta Esecutiva Regionale e trasmette, a fine anno, entro il mese di novembre, l’elenco dei giudici associati e la posizione contabile.

Art.38 Nomina dei componenti elettivi della Giunta Esecutiva Regionale
1. I componenti elettivi della Giunta esecutiva Regionale sono eletti con le modalità previste dall’art. 23 per l’elezione dei membri del CDC su base Regionale e durano in carica cinque anni.
In sede di votazione si potranno esprimere preferenze fino a un numero pari al numero dei componenti da eleggere.
2. Sono eleggibili tutti i Soci residenti nel territorio della Sezione Regionale.

Art. 39 – Presidente della Sezione Regionale, Segretario, Tesoriere
1. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza della Sezione, convoca e presiede la Giunta Esecutiva Regionale e l’Assemblea Regionale. Promuove iniziative di carattere scientifico e culturale a livello regionale, stipula convenzioni a favore di Soci Regionali e ove possibile le propone a livello nazionale, promuove iniziative volte a conseguire gli scopi sociali, in attuazione con quanto previsto dall’art.2 del Regolamento, esercita tutte le altre funzioni a lui demandate dal presente Statuto. Il Presidente Regionale coordina il lavoro e le iniziative delle Sezioni Provinciali, raccoglie le informazioni che provengono dalle Sezioni Provinciali sullo stato delle iscrizioni dei soci, redige l’elenco dei Soci Regionali aggiornato riportando le eventuali variazioni intervenute e ne dispone la trasmissione alla Segreteria Generale. In caso di inadempimento, inosservanza, assenza degli Organi Regionali e Provinciali esercita funzione sostitutiva e di controllo. Nelle Province in cui non è ancora costituita la Sezione Provinciale promuove l’iscrizione all’Associazione, organizza la raccolta delle iscrizioni, convoca l’Assemblea Provinciale dei Soci e promuove la costituzione della Sezione Provinciale, trasmette il verbale di costituzione della Sezione Regionale e Provinciale alla Segreteria Generale per la ratifica da parte del Comitato Direttivo Centrale.
2. Il Presidente Regionale nel caso in cui verifichi che, per indisponibilità dei Soci residenti in Provincia, non è possibile nominare gli Organi provinciali, segnala la circostanza al Presidente dell’Associazione e, unitamente al Segretario Regionale ed il Tesoriere regionale, si sostituisce per un periodo temporaneo di sei mesi nel corso dei quali curerà lo sviluppo della Sezione Provinciale. Trascorsi sei mesi riconvocherà l’Assemblea Provinciale per la elezione degli Organi provinciali.
3. Il Presidente Regionale può delegare ad altri Componenti della Giunta Regionale specifiche competenze od avvalersi della collaborazione di terzi.
4. Il Segretario esegue le deliberazioni della Giunta Esecutiva Regionale, cura la redazione dei verbali di Giunta e di Assemblea, controlla il personale assunto dalle Sezione Regionale cura gli aspetti organizzativi della Sezione, elabora preventivi di spesa ed i rendiconti consuntivi annuali che trasmette al Tesoriere almeno dieci giorni prima della convocazione dell’Assemblea Regionale annuale per l’approvazione, raccoglie i verbali provenienti dalle Sezioni Provinciali. Il Segretario Regionale può delegare al Tesoriere, in tutto o in parte, le proprie competenze in materia di rendiconto contabile.
5. Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa della Sezione Regionale provvede ai prelievi di cassa ed ai pagamenti in base ad ordini emessi su richiesta del Presidente e del Segretario, presenta i conti ad ogni richiesta del Presidente, provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa, versa le somme incassate presso un Istituto di credito ovvero presso un conto corrente postale intestato alla Sezione .
6. Il Tesoriere non può ritirare somma alcuna come pure non potrà effettuare pagamenti senza aver avuto espresso mandato dal Presidente o dal Segretario. Il prelievo delle somme necessario ai pagamenti avverrà con assegni di conto corrente bancario o conto corrente postale, mediante bancomat e/o carta di credito;

Art. 40 – Organi della Sezione Provinciale
1. Gli organi della Sezione Provinciale sono:
a) l’Assemblea Provinciale;
b) la Giunta Esecutiva Provinciale;
c) il Presidente
d) il Vicepresidente;
e) il Segretario;
f) il Vicesegretario;
g) il Tesoriere.

Art. 41 – L’Assemblea Provinciale
1. Alle Assemblee delle Sezioni Provinciali, si applicano, per quanto compatibili, le norme dell’Assemblea Generale e Regionale.
2. L’Assemblea ordinaria della Sezione Provinciale si riunisce una volta all’anno per la relazione sull’attività annuale e per l’approvazione del rendiconto di cassa.
3. L’Assemblea della Sezione Provinciale si riunisce per la trattazione di argomenti di particolare interesse professionale e/o sindacale L’Assemblea potrà essere convocata anche su impulso dei soci. Il numero dei Soci necessario per la convocazione obbligatoria è di almeno un quinto dei Soci iscritti alla Sezione.
4. L’ Assemblea è convocata dal Presidente Provinciale mediante affissione dell’avviso presso la sede della Corte di giustizia tributaria di primo grado, la comunicazione è trasmessa per conoscenza al Presidente Regionale. È in facoltà del Presidente della Sezione Provinciale comunicare per iscritto, anche a mezzo e-mail, l’avviso a ciascun socio, senza la formalità della raccomandata. almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea. L’avviso dovrà contenere: data, ora, luogo dell’Assemblea, ordine del giorno in prima e seconda convocazione, la seconda convocazione potrà essere fissata un’ora dopo la prima convocazione. In prima convocazione, l’Assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati residenti nella Provincia ed aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
5. L’Assemblea della Sezione Provinciale si riunisce ogni cinque anni per l’elezione con voto personale, diretto e segreto della Giunta nel cui ambito vanno eletti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere. Il Segretario Provinciale darà immediata comunicazione al Segretario Generale dell’A.M.T. dei nominativi dei componenti della Giunta Esecutiva Provinciale eletta.
6. L’ Assemblea della Sezione Provinciale, si riunisce in occasione della convocazione dell’Assemblea Generale per la discussione degli argomenti all’ordine del giorno e l’eventuale
nomina dei delegati provinciali che potranno anche riversare i voti di cui sono portatori, al massimo dieci, oltre il proprio, nell’ Assemblea Regionale e nell’Assemblea Generale. La nomina dei delegati avviene fra i Soci della Sezione Provinciale, presenti all’Assemblea, che si siano dichiarati disponibili a partecipare all’Assemblea Regionale ed eventualmente all’Assemblea Generale. Il Presidente rilascia ai delegati provinciali un certificato attestante il numero dei voti dei quali sono portatori.
7. L’Assemblea Provinciale deve essere convocata per la nomina dei componenti della Giunta Provinciale.
8. Copia del verbale dell’Assemblea della Sezione Provinciale sarà trasmesso a cura del Presidente Provinciale al Presidente Regionale che ne disporrà la ricezione e la spedizione ai Presidenti delle altre Sezioni Provinciali.
9. Alla Sezione Provinciale sarà devoluta la quota di ½ del contributo devoluto alla Sezione Regionale dalla Giunta Esecutiva Centrale, il contributo di spettanza della Sezione Provinciale viene calcolato tenendo conto del numero degli iscritti di competenza di ciascuna Sezione. La Sezione Provinciale ogni anno trasmetterà alla Sezione Regionale e alla Segreteria Generale l’elenco dei soci, segnalando lo stato dei versamenti e comunicherà tempestivamente le variazioni di iscrizione segnalando i nuovi iscritti, i trasferimenti, le decadenze.

Art. 42– Giunta Esecutiva Provinciale
1. La Giunta Esecutiva Provinciale è composta da tre a otto membri eletti dall’Assemblea Provinciale.
2. Nella prima seduta successiva all’elezione dei Componenti di nomina dell’Assemblea Provinciale, la Giunta elegge nel proprio seno il Presidente Provinciale, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere
3. La Giunta dura in carica cinque anni.
4. La Giunta Esecutiva Provinciale:
a) dirige ed amministra gli affari della Sezione;
b) convoca, in persona del Presidente, l’Assemblea Provinciale ordinaria e straordinaria;
c) sovrintende al controllo e regolarità di versamento delle quote sociali da parte dei Soci iscritti;
d) trasmette alla Sezione Regionale un rendiconto aggiornato sulle iscrizioni, segnala le variazioni e gli eventuali Soci morosi, nonché le iniziative che intende intraprendere di carattere scientifico culturale e quanto previsto dal Regolamento.
5. La Giunta Esecutiva Provinciale può essere sciolta per gravi motivi, con provvedimento adottato con la maggioranza di due terzi dal Comitato Direttivo Centrale, il quale nomina un Commissario cui spetta di reggere temporaneamente la Sezione, e di indire nuove elezioni nel termine stabilito dallo stesso Comitato.
6. I componenti della Giunta Provinciale assenti ingiustificati per più di quattro sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti con provvedimento del Presidente dell’Associazione, a cui viene data notizia dal Presidente Provinciale ed alla loro sostituzione si provvede ai sensi del successivo art. 46.
7. I componenti del CDC iscritti nella Regione, che non rivestano cariche possono partecipare alle riunioni della Giunta Provinciale di appartenenza senza diritto di voto relazionano sull’attività e sulle iniziative programmate dagli organi centrali.
8. Tutti gli atti ed i provvedimenti adottati dalla Giunta Esecutiva Provinciale sono comunicati al Presidente Regionale.

Art.43 Nomina dei componenti elettivi della Giunta Esecutiva Provinciale
1. I componenti elettivi della Giunta esecutiva Provinciale sono eletti in sede di Assemblea Provinciale tra i Soci iscritti alla Sezione Provinciale che propongono la loro candidatura in assemblea e durano in carica cinque anni. In sede di votazione si possono esprimere preferenze fino ad un numero pari al numero dei componenti da eleggere.

Art. 44- Presidente della Sezione Provinciale, Segretario, Tesoriere
1. Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione, convoca e presiede la Giunta Esecutiva Provinciale e l’Assemblea Provinciale, promuove a livello Provinciale le iniziative volte a realizzare gli scopi sociali di cui all’art.2 del Regolamento, per ragioni di coordinamento, di concerto con la Giunta Regionale. trasmette il verbale di costituzione della Sezione Provinciale al Presidente Regionale per le incombenze necessarie per la ratifica da parte del Comitato Direttivo Centrale.
2. Il Segretario esegue le deliberazioni della Giunta Esecutiva Provinciale, cura la redazione dei verbali di Giunta e di Assemblea che trasmette alla Giunta Regionale, cura gli aspetti organizzativi della Sezione, elabora preventivi di spesa ed i rendiconti consuntivi annuali che trasmette al Tesoriere almeno dieci giorni prima della convocazione dell’Assemblea Provinciale annuale per l’approvazione. Redige un elenco aggiornato degli iscritti e lo trasmette alla Giunta Regionale e alla Segreteria Generale.
3. Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa della Sezione Provinciale, provvede ai prelievi di cassa ed ai pagamenti in base ad ordini emessi su richiesta del Presidente e del Segretario.

Art. 45 – Amministrazione e Patrimonio
1. Salvo diversa delibera del Comitato Direttivo Centrale, il trenta percento dei contributi dei singoli Soci viene rimesso dalla Giunta Esecutiva Centrale alle Sezioni Regionali e Provinciali in occasione della chiusura dell’esercizio annuale, previa trasmissione da parte delle sezioni territoriali dell’elenco aggiornato dei Soci iscritti e verifica di regolare pagamento della quota associativa e dotazione del proprio codice fiscale. La metà dei contributi destinati alla Sezione Regionale, tenuto conto dell’appartenenza del numero dei Soci iscritti in ogni singola Sezione Provinciale costituita, viene rimesso dalla Giunta Esecutiva Centrale direttamente alle Sezioni Provinciali di appartenenza.
2. Le Sezioni Regionali e Provinciali hanno autonomia amministrativa, nell’ambito della loro autonomia ciascuna Sezione può nominare in sede di Assemblea da uno a tre revisori dei conti scelti tra i Soci appartenenti alla Sezione Regionale iscritti all’albo dei revisori che hanno sottoposto la loro candidatura. Si applicano le disposizioni previste per i Revisori nazionali.
3. In caso di mancata costituzione della Sezione Provinciale, il Tesoriere Regionale accantona, temporaneamente e per il solo esercizio sociale in corso, le eventuali somme di competenza Provinciale per rimetterle a favore della Sezione Provinciale all’atto della sua costituzione.
4. Il patrimonio delle Sezioni Regionali e Provinciali è costituito dal ristorno dei contributi dei Soci, dai beni strumentali acquistati, da eventuali legati e donazioni.
5. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposte dalla legge.
6. È stabilita eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2532 comma 2 c.c., sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti, idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
7. È stabilita la intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabili della stessa.

Art. 46 – Sostituzioni componenti Giunta Regionale e Provinciale
1. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti elettivi della Giunta Regionale sarà convocata l’Assemblea Regionale e si provvederà a una nuova elezione. Il Presidente Provinciale, in quanto componente di diritto, verrà sostituito dal nuovo Presidente Provinciale. Se il componente da sostituire rivestiva la carica di Presidente Regionale, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, la Giunta Regionale nella prima seduta immediatamente successiva all’ingresso del nuovo componente provvederà ad eleggere nel suo seno l’organo vacante.
2. Nel caso di necessità di sostituzione di uno o più componenti della Giunta Provinciale sarà convocata l’Assemblea Provinciale e si provvederà a una nuova elezione. Se il componente da sostituire rivestiva la carica di Presidente Provinciale, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, la Giunta Provinciale, nella prima seduta immediatamente successiva all’ingresso del nuovo componente, provvederà ad eleggere nel suo seno l’organo vacante.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 47 – Organi Eletti
1 I Componenti delle Giunte Esecutive Regionali attualmente costituite mantengono le loro funzioni e scadono alla fine del mandato del C.D.C. I Presidenti delle Sezioni Provinciali, ove costituite, entrano nelle Giunte Regionali dalla data di ratifica della costituzione della Sezione da parte del CDC.
2. Nella prima riunione successiva all’insediamento dei Presidenti provinciali, le Giunte Regionali eleggeranno nel proprio seno il Presidente Regionale, il Vicepresidente, il Segretario, il Vicesegretario, il Tesoriere.
3. Le Giunte Provinciali costituite in vigenza del precedente Statuto, restano in carica fino alla scadenza del mandato del C.D.C. mantengono le loro funzioni e, ove non previsto eleggono nel loro seno il Vicepresidente e il Tesoriere.
4. A partire dal 25 aprile 2004, le Giunte Esecutive Regionali e Provinciali, devono essere costituite secondo le norme del presente Statuto.
5. Per ragioni di razionalizzazione e omogeneizzazione, i Componenti eletti al Comitato Direttivo Centrale, i componenti eletti negli Organismi Regionali e Provinciali mantengono le loro funzioni e restano in carica fino alla data di scadenza del Comitato Direttivo Centrale ( C.D.C.) ( C.D.C.) attualmente in carica. Le disposizioni relative alla composizione e alle elezioni del Comitato Direttivo Centrale ( C.D.C.) entrano in vigore in occasione del rinnovo del Comitato Direttivo Centrale.

Art. 48 – Rinvio al Codice civile
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, ci si riporta alle norme del Codice civile.

Art. 49 – Scioglimento dell’Associazione
1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti.
2. In tal caso l’Assemblea provvede alla nomina di un commissario liquidatore.
3. E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della L.662/96 e salva diversa destinazione che venga imposta dalla legge;
Art. 50 – Norme transitorie
1. Il presente Statuto entra in vigore dal giorno successivo all’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci.
2. Le attuali cariche sociali, alla data di approvazione del presente Statuto, in possesso dei requisiti richiesti, restano in carico nella pienezza del mandato fino al compimento del quinto anno.

Art. 51 – Clausola arbitrale
1. Qualunque contestazione o vertenza sorta fra Soci e questi e l’Associazione, per l’interpretazione o applicazione del presente Statuto così come tutte le vertenze relative alla definitiva irrogazione di sanzione e in materia elettorale, acquisito il parere non vincolante del Collegio dei Saggi, dovrà essere risolta con giudizio arbitrale.
2. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, dei quali due nominati dalle parti uno per ciascuna. Il terzo arbitro, che avrà funzione di presidente, sarà nominato di comune accordo dai due arbitri di parte.
3. In mancanza di accordo provvederà il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio fra soggetti estranei all’Associazione ad istanza di una delle parti.
4. Il Collegio avrà sede in Roma e deciderà secondo le norme di diritto entro 120 gg. dalla costituzione. Anche alla nomina del secondo arbitro, nel caso in cui la controparte non provveda a notificare il nome del proprio arbitro entro i 20 giorni dalla prima notifica, provvederà il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio.
5.Per l’attività di arbitro non è previsto alcun compenso essendo svolto a titolo onorario.

Così approvato dall’ Assembla dei Soci convocata in Orvieto in data 17 dicembre 2022.

Il Presidente dell’AMT
Daniela Gobbi

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