CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

Regole

 Codice di autoregolamentazione per lo sciopero

dell’Associazione Magistrati Tributari Art.1
Ambito di Applicazione
La presente normativa si applica ai giudici tributari che svolgono la loro attività presso la commissione tributaria provinciale e regionale.
Art.2
Procedura di raffreddamento e conciliazione
In caso di sciopero e prima della proclamazione dell’astensione – deliberata dal Comitato Direttivo Centrale dell’Associazione Magistrati Tributari – dovrà essere assicurata la disponibilità alla composizione dei conflitti mediante l’adozione di procedure di conciliazione da esperirsi presso uno dei seguenti organica Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione di Garanzia o il Ministro per la Funzione Pubblica.
Art. 3
Preavviso e requisiti della proclamazione
La proclamazione dovrà avere ad oggetto una singola azione di astensione e dovrà essere comunicata per iscritto almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’astensione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Commissione di Garanzia ed al Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria, con l’indicazione della relativa motivazione, della data, della durata e della modalità di attuazione dell’astensione stessa.
Art. 4 Durata
Relativamente ad ogni singola vertenza la prima astensione non potrà durare più di 3 giorni consecutivi non festivi; la seconda e le ulteriori astensioni relative alla medesima vertenza non potranno superare i 6 giorni consecutivi non festivi.
Non potrà essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno trascorsi almeno 30 giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione.
Art.5 Franchigie
Non potranno essere proclamate astensioni dall’attività nei periodi immediatamente precedenti e successivi alla sospensione dell’attività giudiziaria nel periodo feriale.
In questi casi l’astensione può iniziare non prima di una settimana dalla ripresa dell’attività giudiziaria e non può terminare oltre la settimana prima dell’inizio della sospensione della suddetta attività giudiziaria.
Art.6 Revoca
La revoca dell’astensione già proclamata dovrà avvenire non meno di 5 giorni prima della data prevista per lo sciopero e ne dovrà essere data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Commissione di Garanzia ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
A norma dell’art. 2 comma 6 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 8/2000, il superamento di tale limite è consentito quando sia stato raggiunto un accordo in sede di procedura di conciliazione ovvero quando la revoca dello sciopero sia motivata da un intervento della Commissione di Garanzia.
Art.7 Prestazioni indispensabili
Durante l’astensione dovrà essere in ogni caso assicurato un livello di prestazione compatibile con le finalità di cui all’art. 1 comma 2 lett. e), della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n.83/2000.
In particolare non potranno essere oggetto di astensione le attività connesse ai provvedimenti propriamente cautelari.
Approvato all’unanimità dal Comitato Direttivo Centrale nella riunione del 17/10/03.

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