REGOLAMENTO INTERNO

REGOLAMENTO INTERNO

 

CAPO I

GIUNTA ESECUTIVA CENTRALE E COMITATO DIRETTIVO CENTRALE

 
 
Art. 1.  Riunioni della Giunta Esecutiva Centrale

  1. Alle riunioni di Giunta partecipano  i soli componenti. Sono ammessi a partecipare alle riunioni della Giunta   i soci o  altri soggetti se espressamente invitati.
  2. Le sedute sono convocate dal Presidente, almeno una volta al mese con esclusione del periodo feriale.
  3. L’ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal Presidente sentito il Segretario Generale, ed è comunicato a tutti i componenti presso il loro domicilio almeno dieci giorni prima.
  4. In caso di urgenza, l’ordine del giorno o l’eventuale ordine del giorno aggiunto possono essere comunicati successivamente, almeno un giorno prima.
  5. Le sedute sono altresì convocate entro quindici giorni dalla richiesta formulata da almeno cinque componenti di Giunta.

Art. 2. Validità delle sedute di Giunta Esecutiva Centrale

  1. Le riunioni della Giunta esecutiva,  in prima convocazione, sono valide se vi partecipano almeno 7 componenti. In seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti.
  2. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario.

Art. 3. Verbale delle seduta della  Giunta Esecutiva Centrale

  1. Ad ogni seduta viene redatto un verbale il quale sarà successivamente sottoposto all’approvazione della Giunta.
  2. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale , viene trasmesso dall’ufficio di segreteria a tutti i componenti con l’invito di verificare le proprie  dichiarazioni entro cinque giorni dal ricevimento.
  3. I componenti della Giunta possono integrare, precisare o rettificare solo le proprie dichiarazioni alle quali può replicare soltanto il Presidente e il Segretario generale che hanno sottoscritto il verbale.

Art. 4 Riunioni del Comitato Direttivo Centrale

  1. Le riunioni del Comitato direttivo Centrale non sono pubbliche; sono riservate ai soli  componenti del Comitato;  possono partecipare alle riunioni i soci o  altri soggetti se espressamente invitati .
  2. Sono ammessi a partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo Centrale , senza di diritto di voto, i Presidenti regionali.
  3. Le sedute sono convocate dal Presidente almeno quattro volte in un anno con esclusione del periodo feriale.
  4. L’ordine del giorno di ciascuna seduta predisposto dal Presidente sentito il  Segretario Generale, è comunicato a tutti i componenti presso il loro domicilio con un preavviso di almeno quindici giorni.
  5. In caso di urgenza, l’ordine del giorno o l’eventuale ordine del giorno aggiunto possono essere comunicati successivamente, almeno un giorno prima.
  6. Le sedute sono altresì convocate entro venti giorni dalla richiesta formulata da almeno un terzo dei componenti del Comitato Direttivo.

Art. 5 . Validità delle sedute del Comitato Direttivo Centrale.

  1. Le riunioni del Comitato Direttivo Centrale,  in prima convocazione, sono valide se vi partecipano la maggioranza più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione sono valide con qualsiasi numero di partecipanti.
  2. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario.

Art. 6. Verbale delle seduta del  Comitato Direttivo Centrale.

  1. Ad ogni seduta viene redatto un verbale il quale sarà successivamente sottoposto all’approvazione del Comitato Direttivo.
  2. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale , viene trasmesso dall’ufficio di segreteria a tutti i componenti con l’invito di verificare le proprie  dichiarazioni entro dieci giorni dal ricevimento.
  3. I componenti del Comitato possono prendere la parola soltanto per integrazioni, precisazioni o rettifica delle proprie dichiarazioni alle quali può replicare soltanto il Presidente e il Segretario generale o di chi ha sottoscritto il verbale.

 

CAPO II

COMMISSIONI ORDINARI E SPECIALI

Art. 7 – Commissioni speciali o a progetto

  1. Per lo svolgimento delle attività istruttorie urgenti, per la formulazione delle proposte di delibera e per ogni altra attività diversa dalle delibere, da sottoporre all’approvazione della Giunta e  laddove  previsto, del CDC, la Giunta esecutiva può istituire  commissioni speciali a progetto.
  2. Le Commissioni speciali cessano la loro attività con l’esaurimento del mandato.
  3. Il Coordinamento delle Commissioni speciali è affidato al Presidente.

Art. 8 – Commissioni ordinarie o permanenti: composizione

  1.  Ai sensi dell’ art. 24 lettera g) dello statuto, il CDC può costituire le Commissioni ordinarie aventi la  durata del mandato di Giunta con rotazione biennale del coordinatore.

Le Commissioni ordinarie, sono composte da:  un coordinatore individuato tra i componenti di Giunta (con esclusione dei Vicepresidenti, Segretario Generale, Vicesegretari), dai  componenti di Giunta e del CDC che hanno dato la loro disponibilità; tra questi, il coordinatore sceglie il componente-segretario.

  1. I componenti di Giunta che non sono incardinati nella Commissione, ma che intendono partecipare a una o più riunioni di lavoro  delle Commissioni, possono parteciparvi senza avere diritto di voto.

Art. 9. Rappresentanza esterna

  1. La rappresentanza esterna dell’ Associazione compete al Presidente.
  2. Il Presidente, nell’ambito dei suoi poteri, può invitare il coordinatore della Commissione ordinaria ad avviare contatti esterni nei limiti del mandato conferito.
  3. Il coordinatore relazionerà al Presidente, alla Giunta e alla Commissione di appartenenza, l’esito degli incontri.

Art. 10 – Assegnazione delle pratiche alle Commissioni

  1. Il Presidente dell’ AMT può assegnare a ciascuna Commissione l’istruttoria di pratiche  e le eventuali  proposte di deliberazione saranno da sottoporre alla Giunta per l’approvazione.
  2. Se due o più incarichi affidati a diverse Commissioni appaiono connessi, il Presidente  può  disporre che le stesse vengano trattate congiuntamente.
  3. Il Presidente, ove ritenga l’assoluta urgenza di una pratica, può chiedere alla Commissione competente l’esame immediato.

 Art. 11 – Sedute delle Commissioni

  1. Le Commissioni sono convocate dal Presidente su proposta del Coordinatore. Ogni componente della Giunta può partecipare alle sedute delle commissioni senza avere diritto di voto.
  2. Le Commissioni si riuniscono presso la sede dell’Associazione, Via Labicana, 123, Roma.

Art. 12 – Verbale delle sedute

  1. Delle sedute delle Commissioni è redatto un verbale sintetico a cura del segretario della commissione che contiene l’elenco dei presenti, le opinioni dei presenti, l’esito della eventuale votazione. il verbale approvato è firmato dal coordinatore.
  2. Il verbale delle riunioni viene comunicato al Presidente e alla Giunta, anche tramite posta elettronica.
  3. Le Commissioni sono referenti, le proposte sono sottoposte alla valutazione della Giunta che delibera.

Art. 13 – Partecipazione alle sedute delle Commissioni

  1. Ogni componente della Giunta, ancorché non faccia parte della Commissione, ha facoltà di intervenire nelle Commissione senza prendere parte alle votazioni, a tal fine comunica al coordinatore della Commissione la volontà di intervenire. Il coordinatore della Commissione, a richiesta,  dà comunicazione della data fissata per la riunione. 

CAPO III

DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

Art. 15 – Comitato Unico di Garanzia.

  1. Il Presidente convoca il CUG fino a un massimo di quattro volte l’anno ed è assistito, per l’attività di segreteria,  dal Segretario Generale.
  2. Ai componenti del CUG designati per il corrispondente organo del CPGT il contributo spese per la partecipazione alle riunioni di tale Organo è corrisposto dal CPGT.
  3. Il CUG delibera la costituzione di CUG regionali adottando un apposito regolamento.

CAPO IV

  RIUNIONE DEI PRESIDENTI REGIONALI.

Art. 16 – Riunione  dei presidenti regionali.

  1. 1. Il Presidente dell’AMT, di norma, una volta all’anno, convoca i Presidenti regionali, preferibilmente di venerdì.
  2. L’ordine del giorno viene trasmesso ai presidenti regionali e, per conoscenza, ai presidenti provinciali almeno 30 giorni prima con l’invito di convocare le assemblee territoriali sui temi posti all’O.d.G.

CAPO V

RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI E DEI PROBIVIRI

Art. 17 – Riunione  del Collegio dei Revisori

  1. Nella prima seduta successiva alle elezioni elegge nel proprio seno il Presidente.
  2. Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente e si riunisce in Roma almeno due volte l’anno, ed in ogni caso su richiesta di due componenti.
  3. Redigere la relazione sul rendiconto consuntivo della gestione annuale.

Art.18-  Collegio dei Probiviri

  1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.
  2.  Il Collegio dei Probiviri è convocato , in Roma, dal suo Presidente ogni qual volta sia necessario, o in caso di richiesta da parte di almeno tre dei suoi componenti.
  3. Esso delibera a maggioranza dei voti dei partecipanti alla seduta, che non potranno essere meno di tre, compreso il Presidente.