REGOLAMENTO INTERNO

REGOLAMENTO INTERNO

 

CAPO I

GIUNTA ESECUTIVA CENTRALE E COMITATO DIRETTIVO CENTRALE

GIUNTA ESECUTIVA CENTRALE E COMITATO DIRETTIVO CENTRALE

Art. 1.  Riunioni della Giunta Esecutiva Centrale

  1. Alle riunioni di Giunta partecipano i soli componenti. Sono ammessi a partecipare alle riunioni della Giunta i soci o altri soggetti se espressamente invitati.
  2. Le sedute sono convocate dal Presidente, almeno una volta al mese con esclusione del periodo feriale, preferibilmente da remoto ad esclusione delle riunioni per l’esame dei rendiconti e dei bilanci.
  3. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal Presidente sentito il Segretario Generale, ed è comunicato a tutti i componenti presso il loro domicilio almeno sette giorni prima.
  4. In caso di urgenza, l'ordine del giorno o l'eventuale ordine del giorno aggiunto possono essere comunicati successivamente, almeno un giorno prima.
  5. Le sedute sono altresì convocate entro quindici giorni dalla richiesta formulata da almeno cinque componenti di Giunta.

Art. 2. Validità delle sedute di Giunta Esecutiva Centrale

  1. Le riunioni della Giunta esecutiva, in prima convocazione, sono valide se vi partecipano almeno 7 componenti. In seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti.
  2. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario.

Art. 3. Verbale della seduta della Giunta Esecutiva Centrale

  1. Ad ogni seduta viene redatto un verbale, il quale sarà successivamente sottoposto all’approvazione della Giunta.
  2. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, o in assenza dal segretario della riunione, viene trasmesso dall’ufficio di segreteria a tutti i componenti con l’invito di verificare le proprie dichiarazioni entro cinque giorni dal ricevimento.
  3. I componenti della Giunta possono integrare, precisare o rettificare solo le proprie dichiarazioni alle quali può replicare soltanto il Presidente e il Segretario generale che hanno sottoscritto il verbale.

Art. 4 Riunioni del Comitato Direttivo Centrale

1.Le riunioni del Comitato Direttivo Centrale (C.D.C) non sono pubbliche; sono riservate ai soli componenti del Comitato; possono partecipare alle riunioni i soci o altri soggetti se espressamente invitati, e sono preferibilmente tenute da remoto ad esclusione delle riunioni per l’approvazione dei rendiconti e dei bilanci.

  1. Sono ammessi a partecipare, su invito del Presidente AMT,  alle riunioni del Comitato Direttivo Centrale, senza di diritto di voto, i Presidenti regionali.
  2. Le sedute sono convocate dal Presidente almeno quattro volte in un anno con esclusione del periodo feriale.
  3. L'ordine del giorno di ciascuna seduta predisposto dal Presidente sentito il Segretario Generale, è comunicato a tutti i componenti presso il loro domicilio con un preavviso di almeno dieci giorni, salvo casi di particolare urgenza. Per le riunioni in presenza è richiesto un preavviso di almeno di quindici giorni, salvo casi di particolare urgenza.
  4. In caso di particolare urgenza, l’ordine del giorno aggiunto può essere comunicato un giorno prima.
  5. Le sedute sono altresì convocate entro venti giorni dalla richiesta formulata da almeno un terzo dei componenti del Comitato Direttivo.

Art. 5. Validità delle sedute del Comitato Direttivo Centrale.

  1. Le riunioni del Comitato Direttivo Centrale, in prima convocazione, sono valide se vi partecipano la maggioranza più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione sono valide con qualsiasi numero di partecipanti.
  2. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario.

Art. 6. Verbale della seduta del Comitato Direttivo Centrale.

  1. Ad ogni seduta viene redatto un verbale, il quale sarà successivamente sottoposto all’approvazione del Comitato Direttivo.
  2. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, viene trasmesso dall’ufficio di segreteria a tutti i componenti con l’invito di verificare le proprie dichiarazioni entro dieci giorni dal ricevimento.
  3. I componenti del Comitato possono prendere la parola soltanto per integrazioni, precisazioni o rettifica delle proprie dichiarazioni alle quali può replicare soltanto il Presidente e il Segretario generale o da chi ha sottoscritto il verbale.

 

CAPO II

COMMISSIONI ORDINARI E SPECIALI

Art. 7 – Commissioni speciali  a progetto

  1. Per lo svolgimento delle attività istruttorie urgenti, per la formulazione delle proposte di delibera e per ogni altra attività diversa dalle delibere, da sottoporre all’approvazione della Giunta e laddove previsto, del CDC, la Giunta esecutiva può istituire commissioni speciali a progetto. 
  2. Le Commissioni speciali a progetto cessano la loro attività con l’esaurimento del mandato.
  3. Il Coordinamento delle Commissioni speciali a progetto è affidato al Presidente.

Art. 8 – Commissioni ordinarie o permanenti: composizione

  1. 1. Ai sensi dell’art. 24 lettera g) dello Statuto, il CDC può costituire le Commissioni ordinarie aventi la durata del mandato di Giunta con rotazione biennale del coordinatore.

Le Commissioni ordinarie sono composte da: un coordinatore individuato tra i componenti di Giunta o da un socio particolarmente esperto nella materia e da componenti del CDC che hanno dato la loro disponibilità.

  1. I componenti di Giunta che non sono incardinati nelle Commissioni, ma che intendono partecipare a una o più riunioni di lavoro delle Commissioni, possono partecipare senza diritto di voto.

Art. 9. Rappresentanza esterna

  1. La rappresentanza esterna dell’Associazione compete al Presidente.
  2. Il Presidente, nell’ambito dei suoi poteri, può invitare il coordinatore della Commissione ordinaria ad avviare contatti esterni nei limiti del mandato conferito.
  3. Il coordinatore relazionerà al Presidente, alla Giunta e alla Commissione di appartenenza, l’esito degli incontri.

 

Art. 10 – Assegnazione delle pratiche alle Commissioni

  1. Il Presidente dell’AMT può assegnare a ciascuna Commissione l’istruttoria di pratiche e le eventuali proposte di deliberazione saranno da sottoporre alla Giunta per l’approvazione.
  2. Se due o più incarichi affidati a diverse Commissioni appaiono connessi, il Presidente può disporre che le stesse vengano trattate congiuntamente.
  3. Il Presidente, ove ritenga l’assoluta urgenza di una pratica, può chiedere alla Commissione competente l’esame immediato.

 

Art. 11 – Sedute delle Commissioni

  1. Le Commissioni sono convocate dal Presidente dell’AMT su proposta del Coordinatore che dà notizia della riunione alla Giunta.
  2. Le Commissioni si riuniscono da remoto, salvo casi nei quali è preferibile la partecipazione in presenza.

 

Art. 12 – Verbale delle sedute

  1. Delle sedute delle Commissioni è redatto un verbale sintetico a cura del segretario della commissione che contiene l’elenco dei presenti, le opinioni dei presenti, l’esito della eventuale votazione. il verbale approvato è firmato dal coordinatore.
  2. Il verbale delle riunioni viene comunicato al Presidente e alla Giunta, anche tramite posta elettronica.
  3. Le Commissioni sono referenti, le proposte sono sottoposte alla valutazione della Giunta che delibera.

Art. 13 – Partecipazione alle sedute delle Commissioni

  1. Il componente della Giunta, che non fa parte della Commissione, ha facoltà di intervenire nelle riunioni senza prendere parte alle votazioni. A tal fine comunica al Presidente e al coordinatore la volontà di intervenire.

 

CAPO III

DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

Art. 14 – Comitato Unico di Garanzia.

  1. Il Presidente AMT convoca il CUG da remoto, salvo casi nei quali e preferibile la partecipazione in presenza ed è assistito, per l’attività di segreteria, dal Segretario Generale.
  2. Ai componenti del CUG designati per il corrispondente organo del CPGT, se convocati in presenza, è riconosciuto un contributo spese per la partecipazione alle riunioni di tale Organo.
  3. Il Comitato Direttivo Centrale propone la costituzione di CUG regionali adottando un apposito regolamento e, nel caso, uno specifico capitolo di bilancio, con il relativo impegno di spesa.

 

CAPO IV

  RIUNIONE DEI PRESIDENTI REGIONALI.

Art. 15 – Riunione dei presidenti regionali.

  1. 1. Il Presidente dell’AMT, di norma, almeno una volta all’anno, convoca i Presidenti regionali, da remoto.
  2. L’ordine del giorno viene trasmesso ai Presidenti regionali e ai Presidenti provinciali almeno 40 giorni prima con l’invito di convocare le assemblee territoriali sui temi posti all’O.d.g., fatto salvo casi di particolare importanza ed urgenza.

 

CAPO V

RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI E DEI PROBIVIRI

 

Art. 16 – Riunione del Collegio dei Revisori

  1. Nella prima seduta successiva alle elezioni elegge nel proprio seno il Presidente.
  2. Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente e si riunisce in Roma almeno due volte l’anno, ed in ogni caso su richiesta di due componenti.
  3. Redigere la relazione sul rendiconto consuntivo della gestione annuale.

Art.17-  Collegio dei Probiviri

  1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.
  2. 2. Il Collegio dei Probiviri è convocato, in Roma, dal suo Presidente ogni qual volta sia necessario, o in caso di richiesta da parte di almeno tre dei suoi componenti.
  3. Esso delibera a maggioranza dei voti dei partecipanti alla seduta, che non potranno essere meno di tre, compreso il Presidente.